Sentenza del 25/09/2019 n. 1018 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella per la mancata preventiva comunicazione bonaria prevista dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973. Sosteneva, in particolare, che l'omissione dell'avviso avrebbe dovuto comportare l'annullamento o l'illegittimità della successiva iscrizione a ruolo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La mancata comunicazione bonaria non rende illegittima la cartella quando l'Amministrazione non deve risolvere incertezze interpretative o correggere dati dichiarati in modo ambiguo. Nel caso concreto, l'attività dell'Ufficio è stata ritenuta automatica: da un lato risultava incontestata l'omissione della dichiarazione e, dall'altro, i dati esposti nella dichiarazione erano stati utilizzati integralmente per determinare i maggiori tributi. Pertanto, la cartella è stata ritenuta legittima anche senza previo avviso bonario.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione bonaria non è necessaria in ogni ipotesi di liquidazione o controllo della dichiarazione, ma soltanto quando l'Amministrazione debba segnalare irregolarità suscettibili di chiarimenti o quando sussistano incertezze sulla corretta interpretazione dei dati dichiarati. Non è richiesta per una liquidazione automatica basata su dati chiari, omessi o integralmente utilizzati dall'Ufficio.
Massime di principio
- L'assenza dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento.
- La comunicazione preventiva è rilevante soprattutto quando il contribuente può fornire chiarimenti su errori, incongruenze o interpretazioni controverse della dichiarazione.
- Quando l'Amministrazione si limita a una liquidazione automatica fondata su dati certi, su un'omissione dichiarativa o su elementi utilizzati integralmente, la cartella può essere emessa direttamente.
- Per contestare efficacemente una cartella priva di avviso bonario occorre dimostrare non solo la mancata comunicazione, ma anche l'esistenza di concrete incertezze o di elementi che avrebbero potuto essere chiariti in via preventiva.
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