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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 3609 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, con i quali erano state accertate maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAP. In appello ha dedotto, tra l’altro, l’assenza o insufficienza di motivazione degli avvisi per il rinvio al processo verbale di constatazione, la violazione del diritto di difesa, il travisamento dei fatti e l’omessa istruttoria sulla presunta falsità delle sottoscrizioni apposte su alcuni formulari, chiedendo anche una perizia grafologica. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancanza della firma digitale, per irregolarità del formato telematico e per genericità dei motivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché l’atto notificato via PEC all’Agenzia delle Entrate era privo di firma digitale, ritenuta elemento essenziale per la validità dell’impugnazione telematica. Il giudice ha inoltre osservato, in via subordinata, che le contestazioni dell’appellante erano generiche e si limitavano sostanzialmente a richiamare i motivi già proposti in primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata. È stata confermata quindi la soccombenza del contribuente, con condanna al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in 10.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del 4 Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei successivi decreti di attuazione.

    L’utilizzo del processo tributario telematico comporta il rispetto delle relative regole tecniche, inclusi i requisiti di sottoscrizione e formazione degli atti informatici.

  • Art. 2, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Gli atti e i provvedimenti del processo tributario [...] possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

    Gli atti processuali trasmessi telematicamente devono essere sottoscritti con una firma elettronica qualificata o digitale idonea a garantirne autenticità, integrità e riferibilità.

  • Art. 24, comma 1, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

    La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

    La firma digitale deve collegare univocamente il documento al suo autore e al contenuto sottoscritto.

  • Art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

    Il documento informatico sottoscritto con firma [...] digitale [...] ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

    Il documento digitale sottoscritto nel rispetto delle regole tecniche ha efficacia probatoria equivalente alla scrittura privata sottoscritta.

  • Art. 53, D.Lgs. 546/1992

    L’atto d’appello deve contenere motivi specifici e confrontarsi con la decisione impugnata; il richiamo generico alle argomentazioni del ricorso di primo grado può comportare l’inammissibilità.

  • Art. 18, D.Lgs. 179/2016

    La sottoscrizione del ricorso costituisce elemento essenziale per la sua validità; la sua mancanza può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • Art. 276 c.p.c. e principio della ragione più liquida

    Il giudice può decidere la controversia esaminando prioritariamente la questione più semplice e assorbente, senza dover affrontare tutte le altre questioni secondo l’ordine ordinario.

Massime di principio

  • Quando si sceglie il processo telematico, l’atto deve rispettare tutti i requisiti tecnici previsti, in particolare la sottoscrizione con firma digitale valida; la mancanza della firma può determinare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • L’atto d’appello deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata. Non è normalmente sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte in primo grado.
  • Il rinvio dell’avviso di accertamento a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente può essere ritenuto valido, soprattutto quando il verbale contiene gli elementi posti a fondamento della pretesa e il contribuente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e difese.
  • Le contestazioni relative alla falsità di firme o documenti devono essere sollevate tempestivamente e supportate da elementi concreti; la mancata contestazione durante le verifiche può indebolire la successiva richiesta di perizia grafologica.
  • Il giudice può definire la causa sulla base di una questione preliminare assorbente, come l’inammissibilità dell’impugnazione, senza esaminare nel dettaglio tutte le contestazioni tributarie di merito.

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