Sentenza del 25/09/2019 n. 2590 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio, esaminata la dichiarazione dei redditi del 2008 e la documentazione prodotta in risposta a un questionario, ha ritenuto oggettivamente inesistenti e comunque non inerenti alcuni costi riportati dalla società. I rilievi si fondavano su verifiche sui fornitori tramite l'Anagrafe tributaria, sulla mancanza di una reale organizzazione imprenditoriale dei soggetti emittenti, sulla genericità delle fatture, sull'assenza di contratti e di documentazione idonea a dimostrare le prestazioni, nonché sull'insufficiente prova dei pagamenti. Sono stati quindi recuperati a tassazione costi per euro 110.262, con rideterminazione del reddito d'impresa da euro 43.560 a euro 153.822, oltre al recupero dell'IVA e all'irrogazione di sanzioni. La società sosteneva che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle operazioni e che essa avesse documentato il sostenimento dei costi.
La decisione
La Commissione ha respinto l'impugnazione, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito elementi gravi, precisi e concordanti idonei a porre in dubbio l'effettività delle operazioni. Di conseguenza, l'onere della prova è passato alla società, la quale non ha fornito elementi concreti e convincenti, limitandosi a produrre documentazione formale e a formulare contestazioni generiche. Sono stati confermati l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, l'indetraibilità della relativa IVA e le sanzioni, compresa quella di euro 1.032 per irregolare tenuta delle scritture contabili. È stata inoltre respinta la richiesta di sospensione dell'atto per genericità e mancanza di prova del fumus boni iuris e del periculum in mora. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità richiede, oltre alla contabilizzazione, la certezza dell'esistenza, la competenza, la determinabilità e l'inerenza del costo all'attività d'impresa. La mera registrazione contabile o l'esistenza di una fattura non sono sufficienti.
Art. 39, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.
Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito sulla base di elementi documentali e presunzioni gravi, precise e concordanti, anche superando le risultanze formali della contabilità.
Art. 40 del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base normativa per la determinazione e rettifica del reddito societario nell'ambito dell'accertamento.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
Le fatture devono descrivere in modo sufficientemente preciso le operazioni effettuate. Fatture generiche, prive di indicazioni sulle prestazioni e non supportate da contratti o altra documentazione, possono essere ritenute inidonee a provare l'effettività dell'operazione.
Art. 2697 del codice civile
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia fiscale, il contribuente deve dimostrare l'esistenza, l'inerenza e gli altri requisiti dei costi dedotti; se l'Ufficio contesta con elementi specifici l'effettività delle operazioni, il contribuente deve fornire una prova concreta e non meramente formale.
Art. 2727 del codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento quando il ragionamento inferenziale è plausibile e basato su elementi gravi, precisi e concordanti; non è necessario che il fatto ignoto derivi in modo assolutamente univoco dal fatto noto.
Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992
La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato richiede una motivazione specifica e la prova sia della probabilità di fondatezza del ricorso sia del rischio di un danno grave e irreparabile.
Art. 9, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 471/1997
Prevede sanzioni per irregolarità nella tenuta delle scritture e degli obblighi contabili; nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta legittima in relazione alle irregolarità accertate.
Art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione alle sanzioni tributarie; la Commissione ha ritenuto sufficiente la motivazione complessiva dell'accertamento per giustificare l'applicazione delle sanzioni.
Cassazione, sentenze nn. 2771/2009, 686/2009, 891/2009 e 893/2009
Quando l'Amministrazione fornisce elementi specifici sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni e la legittimità della detrazione o deduzione.
Cassazione, sentenza n. 8210/2011
Ha chiarito il funzionamento delle presunzioni e l'assenza di un divieto generale di presunzioni successive, purché il percorso logico sia fondato su fatti noti e coerenti.
Cassazione, sentenze nn. 14960/2013, 12963/2013, 23560/2012 e 10414/2011
Sono indicati come precedenti per ritenere significativi, ai fini della prova presuntiva, la mancanza di struttura e organizzazione dei fornitori, l'assenza di documentazione sui trasferimenti e le anomalie nei rapporti commerciali e nei pagamenti.
Cassazione, sentenza n. 24432/2013
In caso di operazione oggettivamente inesistente, è normalmente esclusa la buona fede del cessionario o committente, che conosce se abbia effettivamente ricevuto il bene o la prestazione.
Cassazione, sentenze nn. 23078/2012, 12503/2013, 12504/2013, 12505/2013 e 12506/2013
Il contribuente deve fornire una prova piena dell'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti documentati dalle fatture contestate.
Cassazione, sentenza n. 17377/2009
Il contribuente deve provare anche di non essere consapevole dell'inesistenza dell'operazione, quando tale elemento rileva per il riconoscimento della deduzione o detrazione.
Cassazione, sentenza n. 4443/2010
La deducibilità del costo richiede la prova non solo della sua esistenza, ma anche della sua inerenza all'attività; la contabilizzazione non costituisce prova sufficiente.
Massime di principio
- Una fattura, da sola, non dimostra necessariamente l'effettività della prestazione né la deducibilità del costo o la detraibilità dell'IVA.
- Quando l'Amministrazione finanziaria indica elementi concreti di anomalia, come fornitori privi di struttura, fatture generiche, assenza di contratti o pagamenti non adeguatamente riconducibili al fornitore, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
- Il contribuente deve conservare e produrre una filiera documentale coerente: contratto, ordine o incarico, descrizione dettagliata delle prestazioni, rapporti di lavoro o deliverable, corrispondenza, prova dei pagamenti e collegamento con i ricavi o con l'attività esercitata.
- La tracciabilità del pagamento è utile ma non sufficiente se non consente di identificare con certezza il beneficiario effettivo o non dimostra che il pagamento riguardi una prestazione realmente eseguita.
- L'inerenza non coincide con la semplice imputazione del costo all'attività d'impresa: occorre dimostrare un concreto collegamento funzionale tra la spesa e l'attività o i ricavi dell'impresa.
- Per contestare efficacemente un accertamento non è sufficiente denunciare genericamente l'assenza di prova da parte dell'Ufficio; occorre confutare puntualmente ciascun elemento presuntivo e fornire una prova alternativa concreta.
- La sospensione cautelare dell'atto richiede una dimostrazione specifica sia della probabile fondatezza del ricorso sia del rischio di un danno grave e irreparabile; una richiesta generica normalmente non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 set 2019Sentenza del 25/09/2019 n. 1018 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 25 set 2019Sentenza del 25/09/2019 n. 1023 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 25 set 2019Sentenza del 25/09/2019 n. 3609 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 25 set 2019Sentenza del 25/09/2019 n. 23841 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 set 2019Sentenza del 25/09/2019 n. 23842 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 set 2019Sentenza del 25/09/2019 n. 23844 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →