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Sentenza

Sentenza del 23/06/2021 n. 17871 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP esercizio 2007; dedotti vizi quali inesistenza della notificazione, mancata sottoscrizione del ruolo, altri vizi formali della cartella, inidoneità della copia conforme dell'avviso di ricevimento e l'insussistenza della pretesa erariale

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: 1) corretta valutazione della CTR che esclude riferimenti automatici al principio di non contestazione nei confronti dell'agente della riscossione per vizi anteriori all'emissione della cartella; 2) inammissibile il disconoscimento della conformità della copia dell'avviso di ricevimento perché privo di specificazione degli elementi difformi rispetto all'originale; 3) corretta la qualificazione della notificazione a mezzo raccomandata A/R eseguita secondo le norme del servizio postale ordinario. Inoltre la cartella è stata ritenuta adeguatamente motivata (modello ministeriale). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e altre somme liquidate in favore del resistente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se si impugna una cartella di pagamento occorre distinguere chiaramente vizi propri della cartella (mogliono essere valutati anche rispetto al modello ministeriale e alla motivazione) da vizi degli atti presupposti: l'agente della riscossione non è automaticamente responsabile per vizi anteriori alla cartella, salvo che il concessionario abbia accettato la lite.
  • Le contestazioni relative alla conformità di copie prodotte in giudizio (es. copia dell'avviso di ricevimento) devono essere specifiche: indicare esattamente quale documento si contesta e quali differenze rispetto all'originale si rilevano; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La notificazione delle cartelle effettuata dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento segue le norme del servizio postale ordinario e costituisce forma valida di notifica; non si applicano le regole della notificazione degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982.
  • La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente nullità o sanzione: la relativa censura va valutata con riferimento alla giurisprudenza e alla effettiva rilevanza nel caso concreto.
  • Se la cartella trae origine da una liquidazione documentale ex art. 36-bis DPR 600/1973, l'assenza del contraddittorio può non essere rilevante salvo che esistano questioni interpretative sulla dichiarazione; pertanto il contribuente deve specificare in che cosa consista l'errore o l'incertezza.
  • Prassi consigliata: in sede di impugnazione riprodurre integralmente la cartella e gli atti impugnati, allegare l'originale o copia leggibile dell'avviso di ricevimento e descrivere puntualmente le anomalie; se si contestano vizi degli atti presupposti, valutare di agire anche contro l'ente impositore o allegare prova del diverso iter.

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