Sentenza del 23/06/2021 n. 869 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova dell'inesistenza dell'operazione - Grava sull'AF - Prova presuntiva - Legittima - Valutazione da parte del giudice - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della deducibilità di costi documentati da fatture relative ad operazioni ritenute materialmente inesistenti; la questione riguarda chi debba provare l'inesistenza dell'operazione e la legittimità dell'uso di presunzioni per tale prova
La decisione
Il giudice ha affermato il principio che grava sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare che l'operazione contestata non è materialmente avvenuta. Tale onere può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, a condizione che siano gravi, precise e concordanti. Spetta comunque al giudice del merito valutare, sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione, se sia stata raggiunta la prova presuntiva invocata. La pronuncia definisce il criterio probatorio ma rimette al giudice di merito l'accertamento concreto
Norme richiamate
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Applicazione del principio generale secondo cui l'onere della prova grava su chi deduce i fatti; trasferimento dell'onere probatorio all'Amministrazione Finanziaria quando contesta l'esistenza materiale dell'operazione
normativa IVA (principi generali, es. DPR 633/1972)
La regolarità delle operazioni ai fini IVA e la deducibilità/indetraibilità possono essere contestate dall'Amministrazione; il giudice ammette l'uso di presunzioni semplici per dimostrare l'inesistenza delle operazioni, purché siano rigorose e corroborate
Massime di principio
- Quando il fisco contesta l'inesistenza di operazioni documentate, è sull'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza materiale, non sul contribuente di dimostrare l'esistenza
- Le presunzioni semplici sono legittime nella prova dell'inesistenza, ma devono essere 'gravi, precise e concordanti' per avere valore probatorio decisivo
- Il giudice di merito ha il compito di valutare in concreto la congruità e la sufficienza delle presunzioni offerte dall'Amministrazione
- Per il contribuente è strategico conservare documentazione integrativa (contratti, ordini, corrispondenza, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto) che renda difficile per l'Amministrazione dimostrare l'inesistenza con presunzioni univoche
- Per l'Amministrazione è necessario raccogliere elementi fattuali coerenti e multipli (incoerenze contabili, mancanza di riscontri oggettivi, dichiarazioni contraddittorie) per costruire presunzioni gravi, precise e concordanti
- Il principio non esclude l'accertamento da parte del fisco, ma delimita l'intensità probatoria richiesta: non serve una prova diretta dell'inesistenza quando esistono presunzioni forti e concordanti, ma la valutazione resta affare del giudice di merito
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