Sentenza del 23/06/2021 n. 875 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Categoria catastale - immobile antico di pregio - porzione funzionalmente autonoma - estensione - non è automatica - regime vincolistico - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha rettificato il classamento catastale di una unità immobiliare di proprietà della Fondazione, assegnando categoria C/1 classe 21 in luogo della categoria A/9 proposta dalla contribuente, a seguito dell'accorpamento di due unità e della verifica delle caratteristiche dell'unità commerciale. La ricorrente ha dedotto che il palazzo era già stato classificato unitariamente in A/9 da precedente pronuncia della CTR e che tale classamento fosse definitivo; ha inoltre invocato la giurisprudenza (Cass. n. 11445/93) che talvolta riconosce il classamento unitario per palazzi storico-artistici. L'Agenzia ha contestato la presenza, nella porzione interessata, di elementi di pregio storico-artistico, sostenendo che si tratti di un locale commerciale privo di decori e rifiniture storiche e che le modifiche strutturali e funzionali giustificano la rettifica.
La decisione
La CTR ha confermato la sentenza di primo grado e ha rigettato il ricorso della Fondazione. Il Collegio ha ritenuto che l'attribuzione della categoria catastale debba essere effettuata per ciascuna unità immobiliare sulla base delle norme catastali (in particolare D.P.R. n. 1142/1949, art. 61) e in funzione dell'autonomia funzionale e reddituale della porzione. Pur riconoscendo l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e l'esistenza di agevolazioni fiscali per tali beni, la Corte ha affermato che il regime vincolistico non determina automaticamente la categoria catastale delle singole unità funzionalmente autonome. Nel caso concreto l'unità, pur facente parte del palazzo monumentale classificato A/9, risultava funzionalmente autonoma (accesso indipendente, vetrina, impiantistica, ristrutturazioni, uso commerciale) e priva di elementi storico-artistici che giustificassero il mantenimento della categoria A/9; pertanto la rettifica a C/1 è stata ritenuta legittima. La Fondazione è stata condannata alle spese (euro 2.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano)
art. 61: attribuzione della categoria catastale per ogni unità immobiliare tenendo conto della destinazione ordinaria e delle caratteristiche influenti sul reddito; definizione di 'unità immobiliare' come porzione che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale
La categoria catastale va attribuita per singola unità immobiliare in base a destinazione e caratteristiche reddituali; l'autonomia funzionale è criterio determinante per il classamento.
Normativa catastale vigente (principio generale)
Il classamento catastale si fonda esclusivamente sulle norme catastali e sulle caratteristiche dell'unità; il regime di vincolo storico-artistico dell'intero immobile non incide automaticamente sulla categoria delle singole unità funzionalmente autonome.
Giurisprudenza citata (riferimenti interpretativi)
Pur esistendo pronunce che riconoscono il classamento unitario per palazzi storico-artistici (es. Cass. n. 11445/1993), la giurisprudenza non impedisce che porzioni autonome e prive di elementi artistici siano censite in categorie diverse; la rilevanza delle pronunce precedenti è limitata alle medesime unità e alla stessa configurazione censuaria.
Massime di principio
- La categoria catastale si attribuisce unitariamente per ciascuna 'unità immobiliare' valutando destinazione d'uso e caratteristiche influenti sul reddito: l'autonomia funzionale è criterio chiave.
- Il regime vincolistico (tutela storico-artistica) dell'edificio non assegna automaticamente la categoria A/9 a tutte le singole porzioni: singole unità funzionalmente autonome e prive di elementi di pregio possono essere classificate diversamente.
- Un precedente giudicato favorevole alla contribuente non preclude automaticamente rettifiche per nuove unità o per unità nella configurazione differente rispetto al giudizio precedente; il giudicato opera sulla identità degli oggetti e della configurazione censuaria.
- In caso di fusioni, ristrutturazioni o trasformazioni che alterino caratteristiche originarie, l'Ufficio può legittimamente procedere a rettifica del classamento se le condizioni tecniche e funzionali giustificano diversa classificazione.
- Per difendere un classamento A/9 su porzioni di un palazzo storico è necessario dimostrare la presenza, nella specifica unità, di elementi di pregio storico-artistico (decorazioni, stucchi, affreschi, pavimenti o soffitti di pregio, altezze o finiture tipiche) e l'effettiva incidenza degli obblighi di tutela sul proprietario.
- Verificare sempre: (a) identità della configurazione censuaria rispetto a precedenti giudizi; (b) autonomia funzionale (accesso, impianti, reddito autonomo); (c) presenza di elementi storico-artistici nella porzione; (d) eventuali modifiche che abbiano mutato le caratteristiche originali.
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