Sentenza del 23/06/2021 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a redditi da lavoro dipendente non dichiarati (retribuzioni "in nero" per prestazioni eccedenti il contratto nell'anno 2013) emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione dell'atto, la provenienza "per relationem" dalle risultanze del controllo alla "YY" S.r.l., la presunta inattendibilità delle dichiarazioni raccolte per sommarie informazioni (timore reverenziale) e deduceva che la società datrice aveva già proposto ricorso provando l'infondatezza dei rilievi.
La decisione
Il Tribunale amministrativo tributario (Commissione Tributaria Provinciale di Venezia) aveva originariamente rigettato il ricorso; in appello la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha confermato il rigetto, ritenendo l'avviso di accertamento adeguatamente motivato (anche se motivato "per relationem" al PVC consegnato al contribuente), fondato sulle dichiarazioni rese dallo stesso contribuente e supportato dalla sentenza relativa all'accertamento nei confronti della "YY" S.r.l. L'appellante è stato condannato alle spese del grado.
Norme richiamate
art. 41-bis del DPR 600/1973
Consente all'Ufficio di determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli elementi raccolti nel processo verbale di constatazione; la motivazione "per relationem" al PVC è valida se il PVC è conosciuto e consegnato al contribuente.
art. 51 T.U.I.R. comma 1
Definisce il reddito di lavoro dipendente come tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro: le retribuzioni percepite "in nero" rientrano nella base imponibile e devono essere dichiarate dal lavoratore.
art. 351 c.p.c. (sommarie informazioni)
Le dichiarazioni rese dal contribuente nell'ambito di sommarie informazioni possono costituire elemento di prova ai fini tributari; il timore reverenziale non esclude automaticamente la rilevanza delle dichiarazioni, salvo prova contraria della loro inattendibilità.
Giurisprudenza - Cass. civ., Sez. Trib., n. 4176/2019
Conferma la validità degli avvisi motivati per relationem a PVC noti/allegati e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal contribuente nel PVC.
Giurisprudenza - Cass. civ., Sez. Trib., n. 9867/2011
depositata il 5 maggio 2011, n. 9867/11
Stabilisce che l'omissione della ritenuta da parte del sostituto non esonera il percettore dall'obbligo di dichiarare i relativi redditi e di assolvere l'imposta dovuta.
Massime di principio
- Se il Processo Verbale di Constatazione è stato consegnato al contribuente e l'avviso di accertamento lo richiama, la motivazione "per relationem" è considerata valida e sufficiente salvo prova della non conoscenza del PVC.
- Le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di sommarie informazioni possono costituire prova rilevante di percezione di redditi non dichiarati; l'allegazione di "timore reverenziale" richiede elementi concreti per inficiare la attendibilità, non è automaticamente decisive.
- Anche quando il sostituto (datore) non ha operato o versato le ritenute, il lavoratore resta obbligato a dichiarare i redditi percepiti e a pagare l'imposta dovuta (la ritenuta sarebbe solo un'acconto).
- Se l'accertamento al datore di lavoro è stato confermato in giudizio, questo rafforza la posizione dell'Ufficio nei confronti del lavoratore; i due contenziosi possono quindi essere collegati e i risultati reciproci influenzano l'esito.
- In situazioni similari il contribuente deve documentare in modo concreto l'inesistenza delle somme contestate (buste paga, conteggi orari, testimoni, comunicazioni formali) o dimostrare vizi nel PVC/nel procedimento per poter ottenere l'annullamento dell'avviso.
- Gli atti impositivi basati su dati oggettivi raccolti durante verifiche ufficiali e comunicati correttamente al contribuente sono difficili da contestare senza prove alternative robuste.
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