Sentenza del 23/06/2021 n. 579 - Comm. Trib. Prov. Torino
Riscossione - Notificazioni - Indirizzo pec notificante non presente in pubblici registri - Nullità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella esattoriale è stata notificata tramite un indirizzo PEC utilizzato dall'Agenzia non presente nei registri pubblici (ossia non un indirizzo PEC 'ufficiale'/iscritto negli elenchi previsti). La questione rilevante è la validità della notificazione per via elettronica: la normativa e la giurisprudenza richiedono che la PEC utilizzata per produrre gli effetti propri della notifica sia un indirizzo risultante da pubblici registri/elenchi ufficiali; in mancanza di tale requisito la notificazione perde la connotazione di atto idoneo a far decorrere gli effetti processuali e sostanziali (es. decorrenza termini, efficacia esecutiva della cartella)
La decisione
Il giudice ha dichiarato la nullità della notifica della cartella esattoriale effettuata con PEC non iscritta nei registri pubblici e, per conseguenza, ha annullato la cartella impugnata (o comunque riconosciuto la nullità della notificazione con i relativi effetti sull'atto di riscossione). La pronuncia si fonda sul principio che la validità della notifica via PEC presuppone l'utilizzo di indirizzi indicizzati nei registri pubblici previsti dalla normativa rilevante
Norme richiamate
Art. 26 DPR 602/1973
Disciplina le formalità di notifica degli atti di riscossione; la Corte interpreta che le modalità elettroniche devono rispettare i requisiti prescritti per la loro efficacia
Art. 16‑ter D.L. 179/2012
Prevede modalità e riconoscimento della notificazione elettronica per talune comunicazioni; la norma è letta insieme alle disposizioni sul CAD per richiedere l'impiego di PEC ufficiali
Art. 6‑ter D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Stabilisce il regime giuridico delle PEC e degli indirizzi certificati/ufficiali; la sentenza applica il principio per affermare che la PEC dell'ente deve risultare nei registri pubblici per rendere la notifica valida
Art. 3‑bis co.1 Legge 53/1994
Riconosce efficacia probatoria alle comunicazioni fatte tramite PEC in presenza dei requisiti di legge; la giurisprudenza richiede che la PEC mittente sia risultante da pubblici elenchi per equiparare la notifica alla raccomandata
Cass. sent. n. 3093/2020
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma il principio secondo cui la notifica via PEC è valida solo se l'indirizzo mittente è ufficiale/registrato; utilizzata come precedente
Cass. sent. n. 17346/2019
Ulteriore decisione di legittimità che stabilisce criteri sull'uso della PEC per notifiche e sottolinea l'importanza dei registri pubblici per la validità dell'atto
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida ed efficace solo se l'indirizzo PEC del mittente è un indirizzo ‘ufficiale’ risultante dai pubblici registri o elenchi previsti dalla legge (es. elenchi PA, registro delle imprese/INI‑PEC ove pertinente).
- Se l'amministrazione utilizza una PEC non iscritta nei registri pubblici, la notificazione è viziata per nullità e può comportare l'annullamento dell'atto di riscossione impugnato.
- È onere dell'amministrazione provare che la notifica è avvenuta con modalità conformi alla normativa (inclusa la qualità ufficiale dell'indirizzo PEC mittente); la mera ricevuta di consegna non supplisce all'assenza dell'iscrizione nei registri.
- Prima di contestare, verificare sempre: a) l'indirizzo PEC mittente nei registri pubblici competenti, b) la ricevuta di avvenuta consegna e c) le eventuali comunicazioni sostitutive; se manca l'iscrizione, proporre impugnazione per nullità della notifica.
- In casi analoghi l'esito favorevole al contribuente è frequente nei tribunali quando si dimostra che la PEC usata dall'ente non è un indirizzo ufficiale/registrato; l'atto può essere rinnovato solo con una nuova notificazione valida.
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