Sentenza del 23/06/2021 n. 870 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - Notificazione - Nullità e/o inesistenza - Avvenuta conoscenza entro il termine di decadenza - Impugnazione avanti alla CTP - Validità dell'atto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia viene decisa in favore dell'Amministrazione: il Giudice rileva che la notificazione incide sull'efficacia dell'atto nei confronti del contribuente ma non sulla sua esistenza giuridica. Poiché il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere di accertamento, non può essere affermata l'inesistenza dell'atto e pertanto l'avviso è valido
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugna l'avviso di accertamento sostenendo la nullità/inesistenza dell'atto per vizi nella notificazione; contesta che la notifica non sia avvenuta nei modi previsti e perciò l'atto sarebbe inesistente
Norme richiamate
principio giurisprudenziale (notificazione ed efficacia vs esistenza)
La notifica rileva ai fini dell'efficacia dell'atto nei confronti del contribuente ma non per la sua esistenza giuridica; se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non può dirsi inesistente l'atto
Massime di principio
- La mancata o irregolare notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto: va valutata la conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza dell'Amministrazione
- Se il contribuente ha avuto conoscenza dell'avviso entro il termine di decadenza, la difesa basata sulla 'inesistenza' per vizi di notifica è destinata a fallire; occorre invece agire sul merito dell'accertamento o su altri profili di nullità assoluta se sussistenti
- Per ottenere l'annullamento per vizi di notifica è strategico dimostrare non solo l'irregolarità formale ma anche l'assenza di conoscenza dell'atto nei termini di legge o una nullità che incida sull'esistenza dell'atto stesso
- La distinzione tra inefficacia (relativa all'opponibilità al contribuente) ed inesistenza/nullità assoluta è centrale: le difese procedurali devono essere calibrate su questa differenza
- L'impugnazione davanti alla CTP rimane il mezzo idoneo per contestare l'avviso: tuttavia, quando è provabile la conoscenza dell'atto, il giudice tenderà a ritenere valido l'avviso e a esaminare il merito
- È utile conservare e produrre prove della mancata conoscenza (o della conoscenza tardiva) dell'atto, nonché verificare termini di decadenza e momenti da cui decorre l'impugnazione, per preservare eventuali eccezioni procedurali
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