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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da quattro avvisi di accertamento e da un atto di contestazione notificati a una persona fisica, indicata come legale rappresentante pro tempore di un'associazione sportiva dilettantistica e responsabile in solido per le obbligazioni, anche tributarie, dell'ente. Gli atti traevano origine da una ricostruzione induttiva di redditi non dichiarati dell'associazione per gli anni 2009 e 2010 e comportavano riprese ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. I ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto al contribuente di indicare quali prove avrebbe potuto offrire in sede amministrativa e di dimostrare l'utilità di tali elementi; 2) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 53 Cost., assumendo che l'Ufficio dovesse comunque stimare induttivamente anche i costi inerenti ai maggiori ricavi accertati, pur in assenza di documentazione del contribuente. Nel corso del giudizio il ricorrente aderiva inoltre alla definizione agevolata di parte delle liti tributarie, con conseguente estinzione di quelle controversie.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente alle controversie definite con la definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, relative all'atto di contestazione e a due avvisi di accertamento. Quanto alle controversie non condonate, ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto il rigetto dell'eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per gli atti relativi a tributi non armonizzati e per un accertamento svolto a tavolino, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni supersemplici, ma deve comunque determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame delle sole controversie residue e per le spese del relativo segmento di giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale; la violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e l'eccezione non è meramente pretestuosa.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale generale non è previsto dall'ordinamento, salvo le specifiche ipotesi espressamente stabilite dalla legge; in particolare l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica all'accertamento a tavolino.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 consente anche presunzioni supersemplici e determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Anche nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Ufficio deve determinare, sia pure in via induttiva, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, perché altrimenti è lesa la capacità contributiva.
  • Le regole sull'indeducibilità dei costi per difetto di prova documentale proprie dell'accertamento di dichiarazioni infedeli non possono essere trasposte automaticamente all'ipotesi di omessa dichiarazione.
  • La definizione agevolata della lite tributaria produce l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per le controversie perfezionate con pagamento e domanda, lasciando ferme le spese secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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