Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da quattro avvisi di accertamento e da un atto di contestazione notificati a una persona fisica, indicata come legale rappresentante pro tempore di un'associazione sportiva dilettantistica e responsabile in solido per le obbligazioni, anche tributarie, dell'ente. Gli atti traevano origine da una ricostruzione induttiva di redditi non dichiarati dell'associazione per gli anni 2009 e 2010 e comportavano riprese ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. I ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto al contribuente di indicare quali prove avrebbe potuto offrire in sede amministrativa e di dimostrare l'utilità di tali elementi; 2) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 53 Cost., assumendo che l'Ufficio dovesse comunque stimare induttivamente anche i costi inerenti ai maggiori ricavi accertati, pur in assenza di documentazione del contribuente. Nel corso del giudizio il ricorrente aderiva inoltre alla definizione agevolata di parte delle liti tributarie, con conseguente estinzione di quelle controversie.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente alle controversie definite con la definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, relative all'atto di contestazione e a due avvisi di accertamento. Quanto alle controversie non condonate, ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto il rigetto dell'eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per gli atti relativi a tributi non armonizzati e per un accertamento svolto a tavolino, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni supersemplici, ma deve comunque determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame delle sole controversie residue e per le spese del relativo segmento di giudizio.
Norme richiamate
richiamato solo come base della responsabilità solidale del legale rappresentante per le obbligazioni dell'associazione, anche tributarie, nel fatto di causa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per formulare entrambi i motivi come violazione o falsa applicazione di legge
art. 6, comma 2, L. n. 212 del 2000
invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ne esclude la violazione per i tributi non armonizzati nei casi non espressamente previsti
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato nel primo motivo come parametro del comportamento dell'Amministrazione
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
la Corte afferma che non si applica all'accertamento a tavolino e, quindi, non impone contraddittorio preventivo nella fattispecie residua
art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
norma sulla definizione agevolata delle liti tributarie, il cui perfezionamento ha comportato l'estinzione delle controversie interessate
art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973
indicato come fondamento dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione; consente presunzioni supersemplici ma non esime dalla determinazione induttiva dei costi
richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova
art. 53 Cost.
invocato a sostegno della necessità di rispettare la capacità contributiva, che la Corte richiama per imporre la considerazione dei costi anche nell'accertamento d'ufficio
richiamato solo per escluderne l'applicabilità ratione temporis agli atti emessi prima del 30 aprile 2024
art. 7, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 39 del 2024, convertito in L. n. 67 del 2024
disposizione transitoria che esclude l'applicazione dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente agli atti anteriori al 30 aprile 2024
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata e per il rinvio con principio di diritto
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
norma processuale tributaria richiamata per la cassazione e il rinvio
richiamato quale base della cassazione con rinvio
richiamato per il principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio
art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. n. 119 del 2018
le spese relative alle controversie definite in via agevolata restano a carico di chi le ha anticipate
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale; la violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e l'eccezione non è meramente pretestuosa.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale generale non è previsto dall'ordinamento, salvo le specifiche ipotesi espressamente stabilite dalla legge; in particolare l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica all'accertamento a tavolino.
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 consente anche presunzioni supersemplici e determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- Anche nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Ufficio deve determinare, sia pure in via induttiva, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, perché altrimenti è lesa la capacità contributiva.
- Le regole sull'indeducibilità dei costi per difetto di prova documentale proprie dell'accertamento di dichiarazioni infedeli non possono essere trasposte automaticamente all'ipotesi di omessa dichiarazione.
- La definizione agevolata della lite tributaria produce l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per le controversie perfezionate con pagamento e domanda, lasciando ferme le spese secondo la disciplina speciale.
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