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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28434/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione Modello Unico 2008 relativa al periodo d'imposta 2007, con cui venivano recuperati un omesso o tardivo versamento dell'acconto IVA 2007, oltre interessi e sanzioni. La contribuente ha contestato la cartella dinanzi ai giudici tributari sostenendo, da un lato, la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza d'appello per mancata comunicazione dell'udienza al nuovo domicilio eletto e per omessa pronuncia sul relativo motivo di appello; dall'altro, ha dedotto che l'Ufficio avrebbe dovuto inviarle la comunicazione di irregolarità, poiché l'errore materiale nella compilazione della dichiarazione era facilmente rilevabile e la sua omissione avrebbe leso il diritto di difesa. Ha inoltre sostenuto che l'errore dichiarativo fosse comunque emendabile anche in sede contenziosa, nonostante la mancata presentazione di dichiarazione integrativa nei termini, e ha infine censurato la statuizione sulle spese e la mancata declaratoria di tardività della costituzione dell'Agente della riscossione. La Corte di cassazione ha esaminato tre motivi: il primo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava in modo completo il motivo di appello né gli atti rilevanti e non dimostrava la rituale variazione del domicilio; il secondo è stato accolto solo in parte, nel senso che è stato escluso l'obbligo di comunicazione di irregolarità nei casi di omesso o tardivo versamento emersi da controllo cartolare, ma è stato riconosciuto che il contribuente può sempre opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione, anche se non ha presentato dichiarazione integrativa nei termini; il terzo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo motivo limitatamente alla censura sull'emendabilità in giudizio dell'errore dichiarativo, dichiarato assorbito il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione precisa che, nel caso di omessi o tardivi versamenti rilevati da controllo automatizzato, non è dovuto l'avviso bonario e la sua mancata emissione non determina nullità della cartella; tuttavia il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto preclusa in giudizio la contestazione della maggiore pretesa per il solo fatto del decorso del termine per la dichiarazione integrativa.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 212/2000

    il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera automaticamente in ogni iscrizione a ruolo da controllo cartolare.

  • art. 17 D.Lgs. 546/1992

    le variazioni del domicilio o della residenza hanno effetto solo se notificate alla segreteria e alle parti costituite, con efficacia dal decimo giorno successivo alla notifica.

  • art. 23 D.Lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per contestare la tardività della costituzione della controparte.

  • art. 31 D.Lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle comunicazioni processuali in primo grado.

  • art. 32 D.Lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai diritti di difesa e alla presentazione di memorie.

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    il controllo automatizzato su dati dichiarati consente l'iscrizione a ruolo senza previo contraddittorio nei casi esaminati.

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    nel controllo automatizzato IVA, la comunicazione di irregolarità non è dovuta per omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione.

  • art. 16 D.Lgs. 472/1997

    richiamato come norma sulla comunicazione e sulle sanzioni in materia tributaria.

  • art. 9 D.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità del chiarimento preventivo.

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a tutela del contribuente e dei principi di affidamento e buona fede.

  • art. 24 Cost.

    invocato per censurare la lesione del diritto di difesa.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi costituzionali in materia tributaria.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per articolare i vizi denunciati in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondate alcune censure e accolta solo quella relativa alla preclusione dell'esame dell'errore dichiarativo.

  • art. 366 c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    consente di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio tributario.

  • art. 370 c.p.c.

    consente alla resistente costituita tardivamente di partecipare all'udienza di discussione.

  • art. 2 D.P.R. 322/1998

    la dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo per la compensazione del credito.

  • art. 38 D.P.R. 602/1973

    il rimborso delle maggiori somme versate va richiesto entro quattro anni dal versamento.

  • art. 2 D.Lgs. 462/1997

    richiamato per escludere la riduzione delle sanzioni nelle ipotesi considerate.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in punto spese di lite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di cassazione il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza: non basta evocare un motivo di appello o un atto processuale, ma occorre trascriverne il contenuto rilevante e indicare con precisione dove l'atto sia reperibile nel fascicolo.
  • La variazione del domicilio eletto nel processo tributario ha effetto solo se ritualmente comunicata alla segreteria e alle parti costituite; in mancanza, la censura sulla mancata comunicazione dell'udienza non può essere scrutinata utilmente.
  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo quando emergano incertezze o scostamenti rispetto ai dati dichiarati; per gli omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione non è invece necessaria.
  • L'omissione dell'avviso bonario, quando non dovuto, non comporta nullità della cartella di pagamento né dell'iscrizione a ruolo.
  • L'errore contenuto nella dichiarazione fiscale, se incide sulla pretesa tributaria, può essere contestato dal contribuente anche in giudizio avverso la cartella, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa nei termini, purché non si vogliano aggirare i termini decadenziali previsti per il rimborso o per la compensazione.
  • La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non determina nullità, ma soltanto la perdita delle facoltà processuali eventualmente precluse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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