Cassazione Civile, Ordinanza n. 16777/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla iscrizione d'ufficio di una professionista avvocata alla Gestione separata INPS per i contributi relativi all'anno 2009. La professionista aveva già versato alla Cassa forense il contributo integrativo, ma non quello soggettivo, e aveva chiesto di accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e la non debenza delle somme richieste dall'INPS. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente, per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa forense; la Corte d'appello aveva confermato, aggiungendo che nell'anno 2009 il reddito professionale era inferiore a 5.000 euro e che il credito contributivo era prescritto. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione delle norme sulla Gestione separata perché la Corte territoriale avrebbe escluso indebitamente l'obbligo contributivo, nonostante l'attività professionale abituale non fosse contestata; (2) violazione delle norme sulla prescrizione perché la dichiarazione dei redditi del 24.9.2010, contenendo il riconoscimento del debito contributivo, avrebbe interrotto la prescrizione, così che la richiesta del 3.7.2015 era tempestiva. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo, da un lato, che la corretta applicazione delle norme avrebbe comunque escluso l'iscrizione alla Gestione separata e, dall'altro, che le sanzioni erano state illegittimamente qualificate come omissione anziché evasione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'INPS. Ha quindi rigettato il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, perché riesamini il merito della controversia applicando i principi indicati dalla Corte, anche in relazione al profilo sanzionatorio rimasto assorbito. È stato inoltre escluso il pagamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale per effetto dell'assorbimento del secondo motivo.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
La norma è richiamata come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, nel senso che conta l'esercizio abituale dell'attività professionale.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Il superamento della soglia di 5.000 euro è presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata nei soli casi di lavoro autonomo occasionale; non opera come franchigia o soglia di esenzione per l'attività abituale.
Richiamato nel ricorso come norma sul sistema previdenziale degli avvocati e sul coordinamento con la Gestione separata.
La decorrenza della prescrizione va individuata dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prescrizione, ma la Corte decide la questione principalmente sulla decorrenza del termine prescrizionale e sul differimento del pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge sui presupposti dell'iscrizione e sulla prescrizione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
È il parametro richiamato nel ricorso incidentale per censurare la qualificazione delle sanzioni e l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 116, comma 8, lett. b, L. 388/2000
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per contestare la misura e la qualificazione delle sanzioni contributive.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine di versamento dei contributi per l'anno 2009 incide sulla decorrenza della prescrizione e rende tempestiva la richiesta INPS notificata il 3.7.2015.
art. 1, commi 96 ss., L. 244/2007
Richiamato nel ragionamento sulla platea dei contribuenti interessati dal differimento dei termini di versamento, ma non assunto come criterio decisivo della controversia.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che generi redditi non già assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale come limite di insorgenza dell'obbligo contributivo; non costituisce una franchigia di esenzione e non esclude la contribuzione dovuta per attività abituale.
- Quando l'attività professionale è abituale, il giudice di merito deve valutare in concreto gli indici dell'abitualità, potendo ricorrere a presunzioni semplici quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività; il reddito inferiore a 5.000 euro può al più fungere da indizio contrario, ma non è di per sé decisivo.
- In materia previdenziale la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legale o differito per il pagamento; se un provvedimento generale differisce la scadenza, il termine prescrizionale decorre dalla nuova data.
- La qualificazione e la verifica della tempestività della richiesta contributiva devono tener conto dei termini di versamento effettivamente applicabili al periodo di riferimento, non della sola data di maturazione del reddito o della dichiarazione fiscale.
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