Cassazione Civile, Ordinanza n. 30701/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava imposta nei confronti di una società per operazioni soggettivamente inesistenti con un altro operatore commerciale. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale riformava la decisione ritenendo non provata la buona fede della contribuente, cioè la sua incolpevole ignoranza della falsità delle fatture. In cassazione venivano proposti due diversi ricorsi: uno dai due soci della società, che deducevano la propria qualità di successori della società estinta, e uno dal soggetto indicato come legale rappresentante della società. Con il primo motivo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse mai emersa la frode IVA; con il secondo motivo si lamentava violazione di norme tributarie e civilistiche sulla prova presuntiva e sugli oneri probatori, assumendo che gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento fossero stati smentiti da successivi accertamenti e da una sentenza tributaria precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai due soci perché non avevano fornito prova, idonea e documentata, sia dell'avvenuta cancellazione della società sia della loro qualità di ex soci successori della società estinta. Quanto al ricorso proposto dal soggetto che si qualificava legale rappresentante della società, la Corte lo ha rigettato: ha ritenuto inammissibili i motivi perché, da un lato, mancava l'autosufficienza nella deduzione del vizio motivazionale e nella trascrizione e localizzazione processuale dei documenti richiamati; dall'altro lato, alcune censure erano dirette contro l'avviso di accertamento e non contro la sentenza impugnata, e dunque non erano proponibili in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del deposito di memoria nel procedimento camerale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per improprio uso del motivo rispetto alla censura articolata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione di legge, ma la censura è stata comunque reputata inammissibile perché non correttamente rivolta alla sentenza impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specificare e trascrivere i documenti rilevanti e di indicare dove e quando siano stati prodotti nei precedenti gradi
disciplinano l'evento interruttivo determinato dall'estinzione della parte pendente il giudizio
consente la prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei successori della parte estinta
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulle circostanze poste a base della pretesa fiscale e della legittimazione a impugnare
richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio
richiamato in relazione ai requisiti e alla valutazione delle presunzioni semplici
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sull'IVA
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sull'IVA
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sull'IVA
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato quale norma sui componenti reddituali e sulla deducibilità/efficacia fiscale dei costi
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione al potere di accertamento induttivo e presuntivo
richiamato come eccezione alla regola per cui la cancellazione dal registro imprese estingue la società e ne fa venir meno la capacità processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
implicitamente applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando comporta l'estinzione dell'ente, priva la società della capacità di stare in giudizio; se l'estinzione interviene durante il processo, si produce un evento interruttivo e il giudizio deve proseguire o essere riassunto dai soci quali successori, secondo le regole del processo civile.
- Se l'evento estintivo non è stato dichiarato nei modi di legge o non può più esserlo, l'impugnazione della sentenza resa nei confronti della società estinta deve essere proposta dai soci o contro i soci, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Chi ricorre in cassazione quale successore di una parte originaria deve allegare e provare la propria legittimazione ad agire o resistere; in mancanza di prova documentale della successione processuale, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione all'impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di fatti o documenti richiede specificità e autosufficienza: occorre indicare puntualmente il contenuto del documento, la sua produzione nei gradi di merito e la sua decisività, non essendo sufficiente il mero richiamo a documenti o sentenze esterne.
- In cassazione è inammissibile il motivo che censuri direttamente l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudizio di legittimità ha per oggetto esclusivamente la decisione resa dal giudice di merito.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi la propria estraneità alla frode deve offrire elementi idonei a dimostrare la propria incolpevole ignoranza della falsità delle fatture, secondo la ripartizione dell'onere probatorio applicata dal giudice di merito.
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