Cassazione Civile, Ordinanza n. 20524/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un veterinario libero professionista per il recupero, nei confronti dell'azienda sanitaria, della somma corrispondente all'IVA non versata su compensi fatturati per prestazioni veterinarie rese nel 2007 nell'ambito di piani di eradicazione di malattie animali. Il professionista aveva inizialmente considerato le prestazioni esenti IVA su indicazione dell'azienda; a seguito di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, cui aveva aderito per ridurre le sanzioni, aveva esercitato il diritto di rivalsa verso l'ente. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e poi appello, deducendo, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, dall'altro, l'erronea assoggettabilità a IVA delle prestazioni, sostenendo che si trattasse di attività istituzionali svolte in funzione di pubblica autorità e finalizzate alla tutela della salute pubblica. In cassazione ha riproposto tre motivi: violazione delle norme sulla giurisdizione e sull'IVA, erronea inclusione delle prestazioni veterinarie tra quelle imponibili e erronea qualificazione soggettiva dell'attività, invocando anche disposizioni interne e unionale relative alle esenzioni e ai presupposti soggettivi dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la domanda di rivalsa IVA tra privati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché non investe un rapporto tributario in senso proprio, ma un rapporto privatistico con accertamento incidentale dell'imposta. Ha poi respinto congiuntamente secondo e terzo motivo, affermando che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972 riguarda solo le prestazioni sanitarie rese alla persona e che le prestazioni veterinarie non vi rientrano; inoltre, l'esclusione dal campo IVA per attività svolte in veste di pubblica autorità presuppone che l'attività sia esercitata direttamente dall'ente pubblico tramite propri dipendenti, mentre nel caso concreto il veterinario operava come professionista esterno in base a contratto di diritto privato. Conseguentemente, è stato confermato il diritto del professionista alla rivalsa dell'IVA nei confronti dell'azienda sanitaria e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso.
richiamato per l'esame del primo motivo da parte della Corte.
invocato nel motivo sulla giurisdizione, ma ritenuto non idoneo a mutare la natura privatistica della controversia.
richiamato nei motivi, senza accoglimento delle censure formulate.
art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972
norma evocata dal ricorrente; la Corte chiarisce che l'esenzione è di stretta interpretazione e si riferisce solo alle prestazioni sanitarie rese alla persona.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel primo motivo, senza incidenza sull'esito della controversia.
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972
prevede l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona; non comprende le prestazioni veterinarie rese da professionisti esterni.
l'esclusione dall'IVA per attività svolte in veste di pubblica autorità riguarda attività esercitate direttamente dall'ente pubblico, non quelle affidate a professionisti esterni.
citato dalla ricorrente tra le norme invocate, senza specifica applicazione decisiva nel provvedimento.
art. 6, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 471 del 1997
citato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell'imposta e alle sanzioni, senza accoglimento della censura.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura istituzionale dell'attività sanitaria.
richiamato come possibile base per la sospensione del giudizio ordinario in presenza di contemporaneo giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 99 R.D. n. 1265 del 1934
richiamato per delimitare le professioni sanitarie soggette a vigilanza; la Corte ne ricava che ciò non amplia l'esenzione IVA oltre le prestazioni rese alla persona.
art. 4, paragrafo 5, VI direttiva 77/388/CEE
richiamato in relazione al trattamento IVA delle attività svolte da enti pubblici o soggetti che operano in veste di pubblica autorità.
citato insieme alla specifica disposizione sanzionatoria richiamata nel motivo di ricorso.
quadro normativo IVA di riferimento per esenzione, soggettività passiva e attività esercitate dagli enti pubblici.
Massime di principio
- La domanda di rivalsa IVA tra soggetti privati, anche quando trae origine da un avviso di accertamento o da norme tributarie, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario se non verte sul rapporto impositivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma su un rapporto privatistico con accertamento incidentale dell'imposta.
- L'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie va interpretata restrittivamente: essa si applica solo alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, non essendo estensibile alle prestazioni veterinarie, ancorché finalizzate alla tutela della salute pubblica.
- Per l'esclusione dal campo IVA delle attività svolte da un ente pubblico in veste di pubblica autorità è necessario che l'attività sia esercitata direttamente dall'ente tramite propri dipendenti; se l'attività è affidata a professionisti esterni in base a contratto di diritto privato, questi restano soggetti passivi IVA.
- La finalità istituzionale o pubblicistica dell'attività non è sufficiente, di per sé, a escludere l'assoggettamento a IVA quando la prestazione è resa a titolo oneroso da un operatore economico indipendente.
- Nel giudizio ordinario, il giudice può sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto impositivo presupposto e, ricorrendone i presupposti, può anche sospendere il processo in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario.
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