Cassazione Civile, Ordinanza n. 08366/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno 2013 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti e IVA detratta in relazione a fatture emesse da due fornitori ritenuti soggetti interposti in operazioni intracomunitarie soggettivamente inesistenti. Con il primo motivo la società ha denunciato nullità dell’avviso per difetto di motivazione e omessa pronuncia, lamentando la mancata allegazione della segnalazione amministrativa richiamata e l’asserita inidoneità della motivazione per relationem. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il p.v.c. richiamato si riferisse ad annualità diverse e a fornitori diversi rispetto a quelli indicati nell’avviso. Con il terzo motivo ha contestato la violazione delle regole sull’IVA, affermando che l’Amministrazione non avesse provato la consapevolezza della frode da parte della contribuente e che, comunque, la società avesse dimostrato la propria buona fede e diligenza professionale. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo di avere indicato in giudizio le difese che avrebbe potuto sviluppare se il contraddittorio fosse stato attivato prima dell’atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione dell’avviso e alla prova della fittizietà delle operazioni, e inammissibili quelli che miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti di merito. La Corte ha ribadito che la motivazione per relationem è valida se l’atto richiamato è conosciuto dal contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale; ha inoltre confermato che, in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare anche la consapevolezza del destinatario, potendo farlo con presunzioni, e che, una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova della propria diligenza massima. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto l’insufficienza della specifica allegazione del pregiudizio difensivo subito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte distingue tra censura di violazione di legge e doglianza che, sotto veste di legge, mira a una rivalutazione del merito, quest’ultima inammissibile in cassazione.
La dedotta omessa pronuncia viene esclusa perché la CTR aveva comunque esaminato l’eccezione di nullità dell’avviso.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione degli atti amministrativi, adempiibile anche per relationem.
L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto per relationem; l’atto richiamato va allegato solo se non conosciuto dal contribuente o se non ne è riprodotto il contenuto essenziale.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione dell’avviso IVA.
L’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente, una volta assolto tale onere dall’Ufficio, deve provare la propria diligenza e buona fede.
La detrazione IVA è negata quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente era o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.
Sesta Direttiva 77/388/CEE
Richiamata come fonte unionale del principio per cui il diritto alla detrazione IVA è escluso in caso di partecipazione o conoscibilità della frode.
Il mancato contraddittorio endoprocedimentale rileva secondo i principi delle Sezioni Unite; la prova del concreto pregiudizio difensivo è necessaria nei casi in cui la normativa non commini già la nullità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima se l’atto richiamato è conosciuto dal contribuente o se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale in modo da consentire l’effettiva difesa e il controllo giurisdizionale.
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo l’inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, sulla base di elementi oggettivi e specifici quali, ad esempio, contabilità fittizia, sede inesistente, prezzi anomali o assenza di ordini e documentazione commerciale coerente.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non basta di per sé a provare la buona fede.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la doglianza investe, in realtà, l’apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di appello.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati richiede che il contribuente indichi in giudizio, in modo concreto e non meramente astratto o pretestuoso, le difese che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente.
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