Sentenza del 07/04/2023 n. 9590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di pagamento (quota consortile anno 2012, importo Euro 6.406,99) relativo a immobili siti nel comune di Cori. Il ricorrente contestava l'illegittima inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, la mancata trascrizione del perimetro, l'assenza di un vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica e la carenza di motivazione della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati i cinque motivi proposti: il ricorso non è riuscito a superare la presunzione derivante dall'inclusione nel piano di classifica; la CTR e il giudice di primo grado hanno ritenuto più convincente la relazione tecnica del Consorzio; la mancata trascrizione del perimetro è stata considerata mera pubblicità-notizia e non esonera dal pagamento; la cartella di pagamento è stata ritenuta sufficientemente motivata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Consente al giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi per indagare sulle modalità di liquidazione del contributo e, se necessario, disapplicare atti amministrativi illegittimi quando il contribuente adempie all'onere probatorio.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
Stabilisca gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi e la costituzione dell'onere reale; la trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e la sua omissione non determina di per sé l'inesistenza dell'obbligazione contributiva.
Principio sull'onere della prova: la sentenza richiama che, salvo la presunzione derivante dall'inclusione nel perimetro, il contribuente che contesta deve assolvere l'onere probatorio per dimostrare l'assenza del beneficio.
Richiamato nel ricorso; utilizzato nel contesto delle doglianze sulla trascrizione e sui diritti reali relativi ai fondi, senza però portare la Corte a ritenere insussistente l'obbligo contributivo.
L.R. Lazio 21 gennaio 1984, n. 4, art. 11, comma 2
Richiamata dal ricorrente in tema di oneri e criteri regionali, ma la Corte non ha ritenuto sussistente violazione tale da esonerare il contribuente dall'obbligo.
Delibera Consortile n. 74/1999 e Delibera Giunta Regionale 28/06/2001 n. 909
Il tributo è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica adottato; l'approvazione regionale crea una presunzione iuris tantum di beneficio per i fondi inclusi.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norme sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che la cartella conteneva dati sufficienti (numero ruolo, codice contributo, indici, aliquota e base imponibile) per consentire la difesa del contribuente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2-bis
Prevede i requisiti formali della cartella; non impone l'allegazione del ruolo, ma richiede l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Prevede l'obbligo del versamento del contributo unificato e la possibilità di maggiorazione il cui presupposto è stato ritenuto sussistente dalla Corte.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 e art. 360 c.p.c.; art. 348-ter c.p.c.
Richiamate in relazione ai limiti di sindacato in Cassazione e alla disciplina dei vizî denunciabili (in particolare i limiti della censura motivazionale e la regola della doppia conforme). La Corte evidenzia che il controllo in cassazione è limitato a vizi di legittimità e gravi anomalie motivazionali.
Massime di principio
- L'inclusione di un fondo in un piano di classifica approvato crea una presunzione iuris tantum che il fondo abbia tratto beneficio dalle opere di bonifica; spetta al contribuente fornire prova contraria per superare tale presunzione.
- La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di mera pubblicità-notizia e non invalida automaticamente l'obbligo contributivo.
- Il giudice tributario può esaminare e, se necessario, disapplicare atti amministrativi illegittimi ma solo se il contribuente adempie all'onere probatorio; è possibile per il giudice avvalersi di poteri istruttori ex art. 7 D.Lgs. 546/1992.
- Relazioni tecniche prodotte dal consorzio possono essere valutate e ritenute decisive dal giudice se la motivazione della preferenza è adeguata; l'uso di prove 'atipiche' è ammesso salvo divieti espressi di legge.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è ammesso il riesame del merito, salvo l'accertamento di gravi vizi motivazionali (mancanza, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).
- Per contestare la legittimità di atti amministrativi che incidono sulla determinazione del tributo, è opportuno valutare tempestivamente l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo; tuttavia, il giudice tributario può comunque esaminare questioni di merito sulla sussistenza del beneficio nel processo tributario.
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