Sentenza del 06/04/2023 n. 252 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
E' onere dell'ufficio appellato chiamare in causa il concessionario al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle o in alternativa produrre direttamente la documentazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva la declaratoria di nullità/annullamento delle cartelle esattoriali per presunta mancata notifica delle cartelle nei termini di legge, con conseguente decadenza del diritto dell'ente impositore a riscuotere le somme. La CTP di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per questioni di litisconsorzio e per ritenuta non impugnabilità dell'estratto di ruolo; il contribuente ha quindi appellato sostenendo che la mancata notifica giustificava l'impugnazione e che l'ufficio titolare del credito (A.E.) era legittimato a difendersi sul punto e doveva provare la rituale notificazione, avendo l'onere di chiamare il concessionario o acquisire le cartelle per dimostrare la notifica.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello. Ha ritenuto che, poiché la domanda verteva sulla decadenza del diritto per mancata notifica, il soggetto legittimato a difendersi era l'ufficio (A.E.) contro cui il ricorso era stato rivolto e che spettava a tale ufficio chiamare il concessionario o produrre le cartelle per provare la rituale notificazione all'indirizzo vigente al momento della notifica. Non essendo state prodotte le cartelle o altra prova della notifica, sono state accolte le ragioni del contribuente. Le spese sono state compensate a favore del ricorrente: condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di entrambi i gradi (1.500,00 euro per il primo grado e 2.000,00 euro per il secondo, oltre oneri di legge).
Norme richiamate
Normativa generale sulla notifica delle cartelle esattoriali e sulla procedura di riscossione
La sentenza interpreta che la prova della rituale notificazione delle cartelle grava sull'ufficio titolare del credito (A.E.) che, se non produce le cartelle o non chiama il concessionario a dimostrare la notifica, perde il diritto alla riscossione per decadenza.
Regole processuali sul soggetto legittimato a difendersi e sul litisconsorzio
Il giudice chiarisce che, quando la domanda riguarda la decadenza del diritto per mancata notifica, l'ufficio titolare del credito è il soggetto legittimato ad interloquire; l'eventuale chiamata in causa del concessionario per la riscossione era onere dell'ufficio e non un requisito di ammissibilità a carico del ricorrente.
Principio sulla idoneità dell'estratto di ruolo a dar luogo alla tutela giurisdizionale
La Commissione afferma che la tutela giurisdizionale può essere attivata anche quando il contribuente viene a conoscenza del credito tramite estratto di ruolo, qualora non abbia ricevuto la preventiva notificazione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna cartelle per mancata notifica, l'onere probatorio di dimostrare la rituale notificazione grava sull'ufficio titolare del credito (A.E.): l'ufficio deve chiamare il concessionario o produrre le cartelle e i documenti di notifica.
- Se l'ufficio non produce prove della notifica all'indirizzo vigente al momento della notifica, il diritto dell'ente a riscuotere può considerarsi decaduto e il ricorso del contribuente va accolto.
- La correttezza formale delle cartelle non esclude la necessità di provare la loro effettiva notificazione: conformità al modello non supplisce alla mancanza di prova della notifica.
- L'impugnazione può essere esperita anche in conseguenza dell'acquisizione dell'estratto di ruolo: conoscere il credito tramite estratto è idoneo a dare luogo alla tutela giurisdizionale se manca la notifica dell'atto impositivo.
- La chiamata in causa del concessionario per la riscossione, quando necessaria per dimostrare la notifica, è un onere dell'amministrazione e non del contribuente; la mancata evocazione non comporta automaticamente inammissibilità del ricorso proposto contro l'ufficio titolare del credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 apr 2023Sentenza del 06/04/2023 n. 2245 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 6 apr 2023Sentenza del 06/04/2023 n. 9464 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 apr 2023Sentenza del 06/04/2023 n. 9469 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 1058 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 1992 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 2224 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →