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Sentenza

Sentenza del 06/04/2023 n. 2245 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

massima 2/2023 Impugnazione dell'estratto di ruolo - Inammissibilità - Impugnazione del ruolo - Presupposti - Persistenza dell'interesse ad agire al momento della decisione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il gravame proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione è stato accolto: il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente avverso il ruolo e le cartelle indicate nell'estratto per difetto dell'interesse ad agire, essendo venuto meno tale interesse in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3‑bis (D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021). Per la complessità e novità delle questioni le spese e le competenze sono compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo per far valere la mancata/irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottese. La Commissione ha ritenuto che l'estratto di ruolo, pur riproducendo gli elementi essenziali della cartella, non costituisce un atto impositivo o esecutivo impugnabile autonomamente. Dopo l'entrata in vigore dell'art. 3‑bis del D.L. 146/2021 (conv. in L. 215/2021) è ammessa la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio rientrante nelle tre fattispecie tassative previste (pregiudizio nella partecipazione a procedure di appalto, nella riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, o perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.). Inoltre, l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) non solo deve sussistere al momento della proposizione dell'azione ma deve persistere al momento della decisione; le Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022) hanno confermato che la nuova disciplina si applica ai processi pendenti e che lo ius superveniens può determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Norme richiamate

  • art. 3‑bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    "All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4‑bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La norma ha escluso l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo e ha circoscritto la possibilità di impugnare direttamente ruolo e cartella non notificata alle tre ipotesi tassative; l'onere della prova grava sul debitore.

  • art. 100 c.p.c.

    Stabilisce il requisito dell'interesse ad agire per proporre o resistere ad una domanda. Il giudice verifica che l'interesse sussista e persista al momento della decisione; la sua assenza comporta il rigetto della domanda (condizione di merito).

  • art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (richiamato, con riferimento al comma 4‑bis introdotto)

    Norma regolatrice dell'iscrizione a ruolo e dell'impugnabilità degli atti con la modifica introdotta dal citato art. 3‑bis; definisce il regime del ruolo e dell'estratto di ruolo.

  • art. 25 D.P.R. 602/1973 e artt. 1 e 6 D.M. 321/1999

    Prescrivono i contenuti obbligatori dell'estratto di ruolo (dati identificativi del contribuente, importi, estremi della notifica della cartella, ente creditore ecc.), evidenziando la natura ricognitiva del documento.

  • Sezioni Unite Cass. sent. n. 26283/2022

    Hanno stabilito che l'art. 3‑bis si applica ai processi pendenti e che la nuova disciplina concreta l'interesse alla tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata; hanno inoltre affermato che l'interesse ad agire è dinamico e deve persistere al momento della decisione.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un documento ricognitivo e, di per sé, non è impugnabile: le azioni devono essere dirette contro il titolo esecutivo (ruolo) o la cartella.
  • Dalla modifica normativa (art. 3‑bis D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021) deriva che il ruolo o la cartella asseritamente non notificata possono essere impugnati direttamente solo se il contribuente dimostra uno dei tre pregiudizi tassativi indicati dalla legge.
  • L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve sussistere non solo al momento del deposito dell'atto introduttivo ma anche al momento della decisione di ciascun grado di giudizio; lo ius superveniens può far venir meno l'interesse e determinare l'inammissibilità/rigetto della domanda.
  • La nuova disciplina si applica ai processi pendenti: se l'interesse è venuto meno per effetto di una norma sopravvenuta, il giudice deve verificarne l'esistenza e, in assenza, dichiarare l'inammissibilità della domanda.
  • Chi intende impugnare ruolo/cartella non notificata deve tempestivamente documentare e dimostrare il pregiudizio previsto dalla norma; se il pregiudizio è insorto dopo l'introduzione dell'azione, è possibile chiedere termini per produrre la prova (es. rimessione in termini).
  • Occorre distinguere tra l'impugnazione dell'estratto (generalmente priva di interesse) e l'utilizzo dell'estratto come mezzo per prendere conoscenza dell'esistenza della cartella e poi impugnare il titolo, ma dopo la riforma questa tutela anticipatoria è fortemente limitata.

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