Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società partecipata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva svolto attività prima come lavoratore socialmente utile e, in un successivo periodo, con lavoro accessorio remunerato mediante vouchers, nei confronti della società partecipata che lo aveva utilizzato. Egli chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, come conseguenza, il risarcimento e le ulteriori tutele connesse alla qualificazione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato, sostenendo che le mansioni concretamente svolte fossero sovrapponibili a quelle del personale stabile della società e che vi fosse un inserimento continuativo nell'organizzazione aziendale. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame rilevando, da un lato, la mancanza di allegazioni sufficientemente specifiche circa lo svolgimento di attività eccedenti il perimetro dei lavori socialmente utili, dall'altro l'insufficienza degli indici invocati per trasformare il rapporto in subordinato, anche perché l'inserimento organizzativo è compatibile con i progetti LSU. Nel ricorso per cassazione venivano proposti cinque motivi, tutti incentrati su asserite violazioni di norme sostanziali e processuali: errata applicazione della disciplina sui lavori socialmente utili e sul lavoro accessorio; omesso esame di fatti e documenti decisivi e mancata ammissione di prove; erronea esclusione della conversione del rapporto in rapporto subordinato a tempo indeterminato; errori relativi alla valutazione del periodo retribuito sino all'8 febbraio 2015 e del periodo successivo pagato con vouchers; violazione delle norme sul lavoro accessorio e sui limiti economici e orari della prestazione. Il ricorso lamentava anche il mancato ricorso all'istruttoria e sosteneva, in sostanza, che il rapporto andasse riqualificato come lavoro subordinato di fatto o, in alternativa, come rapporto a termine convertibile, con i corrispondenti effetti economici e risarcitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e confuso, con censure eterogenee concentrate in singoli motivi e quindi in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove sulla natura del rapporto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui comunque precluso dalla doppia conforme. Sono stati ritenuti inconferenti anche i richiami agli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la censura si risolveva nella contestazione della valutazione del materiale probatorio. La Corte ha poi rilevato la mancata specifica trascrizione o documentazione delle prove asseritamente decisive e la mancata confrontazione con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. In aggiunta, è stato ricordato che, per le società in house soggette alla disciplina pubblicistica sul reclutamento, non è ammessa la conversione del rapporto in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso erano formalmente incardinati su violazioni di legge e vizio di motivazione, ma in realtà tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola legale o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando si contesti il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è apprezzabile solo come vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, non come richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    i motivi non superavano il difetto di specificità nella deduzione dell'onere della prova e in concreto miravano a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per sostenere la natura subordinata del rapporto, ma la Corte ha ritenuto che la censura investisse l'accertamento di fatto demandato al giudice di merito.

  • art. 2126 c.c.

    invocato per ottenere il trattamento economico del dipendente, ma la Corte ha rilevato che la premessa della subordinazione non era stata validamente dimostrata.

  • d.lgs. n. 468 del 1997, artt. 1, 2, 4, 6 e 8

    richiamati per contestare la qualificazione del rapporto nell'ambito dei lavori socialmente utili; la Corte ha ritenuto che le doglianze non scalfissero la motivazione della sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 81 del 2000, art. 4

    richiamato in relazione ai lavori socialmente utili e al lavoro accessorio, senza che ciò conducesse a un diverso esito sulla natura del rapporto.

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis

    invocato per la conversione del rapporto a termine, ma ritenuto non decisivo alla luce della mancata prova della subordinazione e del regime applicabile alle società in house.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in collegamento con l'applicazione della disciplina eurounitaria sul contratto a termine.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36

    la Corte ha osservato che il rapporto non era stato considerato subordinato e che, comunque, per la società in house non era ammessa la conversione richiesta.

  • l. n. 183 del 2010, art. 32

    richiamato quale possibile base per l'indennità/risarcimento, ma la censura è stata ritenuta inidonea a superare l'impostazione decisoria dei giudici di merito.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 70, 71 e 72

    richiamati per il periodo di lavoro accessorio remunerato con vouchers.

  • d.lgs. n. 81 del 2015, artt. 48 e 49

    richiamati per il lavoro accessorio e i relativi limiti economici; la Corte ha rilevato che la relativa censura mirava a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione al vizio di omesso esame del fatto storico in presenza di doppia conforme.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, apparente, o radicalmente incomprensibile, ipotesi non riscontrata.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008

    per le società in house soggette a tale disciplina, il reclutamento del personale avviene con criteri pubblicistici e non è ammessa la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale parametro dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità nel reclutamento delle società in house.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e la riserva di motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate con rigorosa specificità: motivi promiscui, cumulativi o confusi sono inammissibili quando impediscono di individuare chiaramente il vizio denunciato.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove o a una diversa qualificazione dei fatti sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso il principio del libero convincimento; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.
  • Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti estremi della motivazione mancante, apparente o incomprensibile, non già per ottenere una rivalutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sull'omesso esame di un fatto storico decisivo è ulteriormente precluso, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso esaminato.
  • Per le società partecipate/in house soggette a regole pubblicistiche di reclutamento, non è ammessa la conversione del rapporto illegittimamente instaurato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Quando la qualificazione del rapporto dipende da accertamenti di fatto sulla concreta esecuzione della prestazione, il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e con le risultanze processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.