Cassazione Civile, Ordinanza n. 28608/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio ha disconosciuto costi dedotti e ha determinato maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La decisione di merito aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo per carenza di attendibile documentazione contabile, evidenziando che il contribuente non aveva consegnato i registri all’invito dell’Ufficio e che la successiva documentazione prodotta risultava inattendibile anche per la denuncia di smarrimento presentata nel frattempo. In cassazione il contribuente ha contestato: il mancato rinvio dell’udienza di appello per legittimo impedimento del difensore; l’asserita omessa o insufficiente valutazione delle proprie difese e della ricostruzione della contabilità; la mancata considerazione della complessità della ricostruzione documentale; l’illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito; la violazione delle norme sulla tenuta delle scritture contabili e dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, sostenendo che i costi erano stati puntualmente ricostruiti e che l’Amministrazione non aveva assolto il proprio onere probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura sul mancato rinvio dell’udienza perché il ricorrente non aveva allegato di avere rappresentato alla CTR anche l’impossibilità di sostituzione del difensore, presupposto necessario per ottenere il differimento ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., applicabile anche al processo tributario. Ha inoltre rilevato che i restanti motivi non erano formulati con specificità e chiarezza, perché non individuavano puntualmente i capi della decisione impugnata né i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., ma riproponevano in modo confuso questioni di merito e censure eterogenee. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell’accertamento in presenza di documentazione contabile inattendibile o mancante.
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base dell’accertamento IVA in presenza di documentazione contabile non attendibile.
Il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore richiede anche l’impossibilità di sostituzione del difensore; in difetto, il diniego del rinvio è legittimo.
art. 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La regola sul rinvio per impedimento del difensore è applicabile anche al processo tributario.
Il ricorso per cassazione deve essere formulato con motivi specifici e riconducibili ai vizi tipizzati, altrimenti è inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l’Amministrazione non abbia assolto l’onere probatorio sui costi; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di conservazione e produzione delle scritture contabili.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tenuta delle scritture contabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore richiede non solo la rappresentazione del legittimo impedimento, ma anche l’allegazione dell’impossibilità di sostituzione; in mancanza, il diniego del rinvio è legittimo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non articola motivi specifici e chiaramente riferiti ai capi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre in modo confuso questioni di merito o censure eterogenee.
- La deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali deve essere formulata in modo tecnicamente riconducibile ai vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la commistione indistinta di più doglianze non soddisfa il requisito di specificità.
- In materia di accertamento tributario, la contestazione della ricostruzione induttiva e della ripresa a tassazione deve confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di merito, non potendo essere affidata a generiche affermazioni di illegittimità.
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