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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08987/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietà)

La controversia

Alcuni proprietari di unità immobiliari di un condominio convenivano in giudizio la società proprietaria dell'edificio vicino, sostenendo che i lavori eseguiti nel sottotetto del fabbricato confinante avessero violato le distanze legali e la disciplina delle servitù di veduta e panorama. Il tribunale accoglieva la domanda e ordinava la demolizione delle porzioni di manufatto ritenute abusive perché poste a distanza inferiore a quella prescritta. In appello la corte territoriale qualificava gli interventi come nuova costruzione e, applicando la normativa urbanistica regionale e comunale integrativa dell'art. 873 c.c., ordinava demolizioni parziali per le parti frontistanti pareti cieche e finestrate, oltre al risarcimento del danno per l'abusiva imposizione di servitù e la limitazione del godimento del bene. La società soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della legge regionale ligure sulle distanze e dell'art. 4 c.c. (come testualmente indicato nel ricorso), assumendo che la legge regionale potesse derogare agli strumenti urbanistici e alla disciplina sulle distanze; 2) violazione dell'art. 873 c.c. e della legge regionale, sostenendo che dovesse applicarsi solo la distanza minima codicistica di 3 metri e che gli interventi fossero legittimi; 3) falsa applicazione dell'art. 872, comma 2, c.c. e delle norme sul risarcimento, contestando la condanna al danno in assenza di violazione delle distanze; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la disciplina delle distanze tra costruzioni attiene primariamente all'ordinamento civile e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, salvo la possibilità per le Regioni di prevedere deroghe solo entro limiti rigorosi e mediante strumenti urbanistici idonei a conformare in modo unitario l'assetto di determinate zone del territorio. Nel caso concreto, la normativa regionale richiamata non consentiva una deroga valida alla disciplina statale, sicché correttamente i giudici di merito avevano applicato la normativa locale integrativa del codice civile. Conseguentemente era legittima anche la condanna risarcitoria ex art. 872 c.c. e restavano assorbite le ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze tra costruzioni incide sui rapporti tra proprietari di fondi finitimi e costituisce regola di base integrabile da norme locali solo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 872, comma 2, c.c.

    La violazione delle distanze legali può fondare, oltre alle conseguenze ripristinatorie, anche la condanna al risarcimento del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • L.R. Liguria 6 agosto 2001, n. 24, artt. 2 e 4

    Nel caso concreto la disciplina regionale non è stata ritenuta idonea a derogare validamente alla normativa statale sulle distanze fuori dall'ambito del governo del territorio.

  • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9

    Le distanze ivi previste hanno efficacia inderogabile salvo gli spazi di deroga consentiti da strumenti urbanistici conformativi in funzione del governo del territorio.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2-bis

    Richiamato come base della possibilità per la legislazione regionale di prevedere distanze in deroga solo entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.

  • L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies

    Richiamato quale fondamento del rilievo precettivo del limite inderogabile posto dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, come regola generale, non può essere derogata da leggi regionali che incidano sui rapporti tra proprietari di fondi finitimi al di fuori della competenza concorrente in materia di governo del territorio.
  • La deroga regionale alle distanze legali è ammissibile solo quando sia inserita in strumenti urbanistici idonei a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, come nei casi di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze, occorre verificare in concreto la natura delle pareti contrapposte, distinguendo tra pareti finestrate e pareti cieche, poiché da tale qualificazione dipende la distanza applicabile.
  • Quando la costruzione viola le distanze legali, la conseguenza può includere non solo la riduzione in pristino, ma anche il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 872 c.c.
  • Se il ricorso per cassazione non scalfisce la ratio decidendi sulla corretta applicazione della normativa sulle distanze, le censure ulteriori in tema di danno e spese restano logicamente assorbite.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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