Cassazione Civile, Sentenza n. 872/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio contestava a Deiulemar Holding S.p.A. un'operazione di leveraged cash‑out: i soci di Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. avrebbero ceduto le loro partecipazioni a DH con atto di vendita (anziché conferimento) al fine di mascherare la retrocessione di utili e sottrarre a tassazione i dividendi. In particolare si contestava l'omessa applicazione delle ritenute del 12,5% sulle somme distribuite, nel 2007, a favore dei soci Michele Iuliano e Maria Luigia Lembo, presentate nelle scritture come prezzo di acquisto delle azioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in relazione ai motivi che contestavano l'effetto esterno attribuito dall'appello all'accertamento con adesione intervenuto per un socio (secondo, terzo, quarto e sesto motivo), ritenendo che l'accertamento con adesione vincoli le parti e il solo periodo d'imposta interessato e non possa essere esteso come giudicato esterno ad altri soggetti o annualità. Il primo motivo (vizio motivazionale) è stato rigettato e il quinto assorbito. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo e motivato esame; liquidate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel primo motivo come presidio del dovere motivazionale della sentenza; la Corte ha però ritenuto che, nonostante alcune imprecisioni, la ratio decidendi della CTR fosse comprensibile e il vizio motivazionale non sussistesse in termini tali da giustificare la cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimità utilizzata per censurare presunte contraddizioni e carenze motivazionali; la Corte ne ha valutato la fondatezza con i criteri della giurisprudenza sulle motivazioni.
art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme di riferimento per il ricorso in Cassazione; la sentenza richiama i criteri di ammissibilità dei motivi e l'ambito del sindacato di legittimità.
Citato dall'Amministrazione per sostenere l'efficacia esterna dell'accordo (accertamento con adesione) in termini di giudicato esterno; la Corte lo ha escluso come giustificazione per estendere gli effetti dell'adesione ad altri soggetti/periodi.
Interpretato dalla Corte nel senso che l'accertamento con adesione vincola per il solo periodo d'imposta e per le parti che lo hanno sottoscritto; non può estendersi ad altri anni o ad altri soggetti se non nei limiti e nelle deroghe previste dalla norma.
art. 27 e art. 7, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Riferimenti normativi evocati in relazione alle ritenute e agli obblighi tributari contestati; la Corte non ha accolto la tesi che l'accertamento con adesione bloccasse l'accertamento relativo a annualità successive o alla società.
art. 89, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato con riferimento alla disciplina delle imposte dirette; la Corte ha osservato che la questione di ricollocazione delle somme come dividendi va riesaminata senza estendere gli effetti dell'adesione conclusa per altra annualità.
art. 37‑bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dall'Amministrazione in relazione ai poteri dell'Ufficio; la Corte ha ritenuto che l'adesione non possa ingenerare un divieto generale di accertamento per anni diversi.
Citato nel quinto motivo come vizio per omessa pronuncia su punto di appello; la Corte ha ritenuto quel motivo assorbito e non decisivo alla cassazione.
art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in ordine al principio di correttezza e buona fede dell'Amministrazione; la Corte ha escluso che l'attività accertatrice successiva possa essere qualificata di per sé come contraddittoria o contraria a buona fede quando riguarda annualità diverse e comportamenti elusivi.
art. 5, TUIR (d.lgs. 917/1986)
Richiamato per chiarire che la questione della imputazione per trasparenza riguarda le società di persone e non trova applicazione nel caso di società di capitali in esame.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione vincola l'Amministrazione e il contribuente esclusivamente rispetto al periodo d'imposta e alle parti che hanno stipulato l'accordo; non può essere automaticamente esteso ad altri soggetti o annualità come se fosse un giudicato esterno.
- L'accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico e non può essere assimilato a un contratto di diritto privato o a una transazione civile: la sua efficacia è limitata ai contenuti e limiti temporali dell'accordo.
- L'Amministrazione resta legittimata a riesaminare e riqualificare operazioni in annualità successive, specie quando è in gioco un comportamento elusivo; il contribuente non può invocare sorpresa o violazione di buona fede per accertamenti relativi ad anni diversi.
- La mancanza o la imperfezione della motivazione giurisprudenziale giustifica la cassazione solo se si concretizza in un 'vizio motivazionale' che lede il minimo costituzionale della decisione (motivazione assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile).
- Nelle società di capitali non si applica il criterio di imputazione per trasparenza (art. 5 TUIR): le questioni di qualificazione (cessione vs conferimento, dividendi vs prezzo di vendita) vanno valutate distintamente per la società e per i soci nelle rispettive annualità.
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