Cassazione Civile, Sentenza n. 874/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato gli appelli di Perla 2006 e Cerenza avverso la pronuncia del Tribunale di Salerno che, nel giudizio revocatorio promosso da Oliva (poi fruito anche dalla Curatela fallimentare), aveva dichiarato l'inefficacia (actio pauliana) di due compravendite (quella con Perla 2006 e quella con Rent Real Estate) per pregiudizio alla garanzia patrimoniale del debitore e per il prezzo anomalo. Le censure in Cassazione erano articolate in più motivi: carenza/contraddittorietà della motivazione, vizio di diritto sulla successione processuale dopo il fallimento (ruolo del curatore ex art.66 L.F.), vizio relativo alla preesistenza del credito/legittima aspettativa di credito, omesso esame di fatti decisivi (es. capienza patrimoniale residua della debitrice, valore degli immobili, ruolo di Salvatore Paravia), e contestazione del computo delle spese di lite (valutazione del valore della causa e corretta individuazione dello scaglione ai fini della liquidazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso attinenti al merito delle pronunce di merito (confermando la valutazione di fatto e di diritto che aveva portato all'inefficacia delle prime due compravendite), ritenendoli in massima parte infondati o inammissibili per censure fattuali o generiche. Ha però accolto il motivo relativo alla errata determinazione del valore della causa e, quindi, della liquidazione delle spese d'appello: la Corte ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato come fosse pervenuta alla determinazione del valore di €650.000, omettendo di indicare i parametri applicati (d.m. 55/2014 e relative modalità). Decidendo nel merito, la Cassazione ha quantificato le somme che le appellanti devono rifondere agli appellati costituitisi nel secondo grado in complessivi €5.000 oltre €200 di esborsi e accessori di legge, con condanna solidale di Perla 2006 s.r.l. Unipersonale (e con compensazione delle spese del presente grado per la reciproca soccombenza). In sintesi: cassazione parziale limitata alla determinazione delle spese; per il resto la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Regola l'inefficacia degli atti compiuti per diminuire la garanzia dei creditori. La Corte ha confermato che l'actio pauliana tutela anche la legittima aspettativa di credito (nozione ampia di 'credito') e che l'eventus damni può essere provato anche con presunzioni adeguatamente motivate.
art. 66 L.F. (Legge Fallimentare)
Il curatore subentra nel giudizio 'accettando la causa nello stato in cui si trova' e può estendere gli effetti dell'azione revocatoria alla massa dei creditori; il subentro non impedisce la prosecuzione del giudizio e non obbliga necessariamente all'estromissione dell'attore originario se la domanda era rivolta anche a terzi.
art. 112 c.p.c.
Principio del dovere motivazionale della sentenza. Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione adeguata, rispetto alla pretesa carenza denunciata.
art. 360 c.p.c. (n. 3, n.4, n.5)
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, nullità per vizio motivazionale, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha escluso i vizi denunciati eccetto il vizio relativo alla determinazione delle spese (n.3 relativo a violazione di norme di diritto).
art. 99 c.p.c.
Riferita alla possibilità per il curatore di non proporre nuove domande rispetto allo stato del processo; la Corte ha chiarito che il curatore subentra nello stato in cui si trova la causa e può far propria la domanda, estendendone gli effetti alla massa.
art. 91 e art. 310 c.p.c. (liquidazione spese)
Richiamati in relazione alla contestazione della liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata motivazione della Corte territoriale circa la determinazione del valore della causa e ha rideterminato le somme dovute.
D.M. 55/2014 (parametri per liquidazione spese)
Strumento normativo di riferimento per determinare lo scaglione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese. La Corte ha censurato la sentenza di merito per non aver esplicitato il parametro applicato.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può tutelare non solo crediti già liquidi ed esigibili ma anche una legittima aspettativa di credito, purché adeguatamente provata.
- Se sopravviene il fallimento del debitore, il curatore può subentrare ex art. 66 L.F. 'accettando la causa nello stato in cui si trova' e estendere gli effetti dell'azione alla massa dei creditori; ciò non determina necessariamente l'immediata estromissione dell'attore originario quando la domanda è stata formulata anche verso terzi.
- Le valutazioni di merito su eventi di fatto (capienza patrimoniale residua, ragioni della conoscenza tra amministratori, congruità del prezzo) sono, di regola, sindacabili in Cassazione solo per errori di diritto o vizio motivazionale grave; critiche prevalentemente fattuali sono spesso inammissibili.
- La motivazione della corte territoriale deve essere percepibile e logicamente coerente: denunce generiche di 'carenza motivazionale' vengono rigettate se la decisione espone argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito.
- Nelle contestazioni relative alle spese processuali il giudice deve esplicitare i criteri e i parametri applicati per la determinazione del valore della causa (es. D.M. 55/2014); l'omessa spiegazione può comportare cassazione limitata alla liquidazione delle spese.
- Nel giudizio revocatorio, per affermare l'eventus damni e la scientia damni è necessario che il giudice motivi la sussistenza di una diminuzione della garanzia patrimoniale e la conoscenza dell'atto lesivo da parte del terzo, anche tramite indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti.
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