Cassazione Civile, Sentenza n. 771/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento comunale (T.O.S.A.P. annualità 2012) relativo all'occupazione permanente di suolo e sottosuolo comunale mediante condotta di adduzione d'acqua per centrali idroelettriche: contestata la legittimità della sostituzione dell'atto annullato in autotutela, l'insufficiente motivazione dell'avviso, la natura giuridica dei terreni (usi civici vs demanio/patrimonio indisponibile), la quantificazione della tariffa (contestata la disapplicazione della tariffa comunale e la rideterminazione equitativa da parte del giudice) e l'applicabilità del regime agevolato previsto per occupazioni connesse a reti di pubblici servizi alla società produttrice di energia; richiesta anche accertamento della non debenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso (ritenendo legittima la sostituzione dell'atto in autotutela; congrua la motivazione dell'avviso; corretta la qualificazione dei terreni come gravati da usi civici e, quindi, riconducibili al demanio/patrimonio indisponibile comunale), ma ha accolto il quarto e il quinto motivo con i quali è stato censurato il modo di quantificazione del tributo e la mancata applicazione del regime agevolato. In particolare la Corte ha affermato che il giudice non può rideterminare la tariffa in via equitativa: ove la tariffa comunale sia illegittima il giudice può disapplicarla ma non sostituirsi all'ente nella determinazione equitativa del quantum; va invece applicato il criterio legale di determinazione previsto per le occupazioni strumentali a servizi pubblici. La Corte ha enunciato il principio che le società di produzione di energia (anche se S.p.A. e operanti per fini di lucro) che svolgono attività strumentale alla rete elettrica rientrano nel regime agevolato di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997; ha inoltre precisato che l'applicazione di tale regime non è subordinata ad una espressa richiesta del contribuente. La sentenza di legittimità ha quindi accolto parzialmente il ricorso di ENEL, annullando nella parte in cui il giudice aveva quantificato il tributo in via equitativa e rinviando la causa per la nuova quantificazione e i conseguenti adempimenti alla corte d'appello, che dovrà applicare il regime tariffario corretto; restano ferme le statuizioni relative ad autotutela, motivazione dell'atto e natura demaniale dei terreni. La questione circa le sanzioni è lasciata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 2-quater d.l. n. 564/1994 (conv. l. n.66/1994)
Disciplina dell'autotutela tributaria: la Corte conferma la possibilità per l'Amministrazione di annullare e sostituire atti impositivi viziati, anche per vizi sostanziali, purché entro i termini di decadenza e in assenza di sentenza passata in giudicato.
Regole sulla motivazione dell'accertamento tributario: la Corte considera adempiuto l'obbligo motivazionale quando il contribuente è posto in condizione di conoscere 'an' e 'quantum' e può contestare efficacemente la pretesa.
Norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari e sulla prova della pretesa: la prova sostanziale della pretesa può essere fornita in giudizio; la motivazione deve delimitare l'ambito delle contestazioni.
Individua il presupposto impositivo della T.O.S.A.P.: la Corte conferma che, in presenza di demanialità (anche per usi civici), l'occupazione è soggetta alla tassa.
art. 46 e art. 47 d.lgs. n. 507/1993
Prevedevano criteri di determinazione della T.O.S.A.P. per occupazioni con condutture/impatni di reti pubbliche: la Corte rileva che tali criteri sono in parte stati sostituiti e integrati dalla disciplina successiva e che il giudice non può quantificare il tributo in via equitativa.
art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Disposizione che istituisce il criterio speciale/forfetario applicabile ad occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o in esercizio di attività strumentali: la Corte ha ritenuto applicabile tale regime anche alla società produttrice di energia quale attività strumentale alla filiera del servizio energetico.
legge n. 1766/1927 (artt. 11 e 12)
Normativa storica sugli usi civici: la Corte la considera ancora rilevante per affermare l'indisponibilità dei terreni gravati da usi civici e la loro assimilazione al demanio.
legge n. 1497/1939; legge n. 41/1985 (c.d. legge Galasso); d.lgs. n. 42/2004
Norme successive che hanno rafforzato la tutela e la vincolistica delle aree gravate da usi civici, con rilevanza paesaggistica/ambientale; contribuiscono all'interpretazione della natura demaniale dei fondi gravati da usi civici.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Limita il potere del giudice tributario: il giudice può disapplicare atti ma non sostituirsi all'Amministrazione nella redeterminazione equitativa della tariffa.
Norma sulla denuncia dell'occupazione da parte del contribuente: la Corte precisa che la mancata denuncia non esclude l'applicabilità del regime agevolato e legittima un'accertamento basato sulle informazioni disponibili all'ente.
art. 23 Cost.
Richiamato in relazione al divieto per il giudice di creare un obbligo impositivo o di sostituirsi in via equitativa all'ente impositore nella determinazione del tributo.
art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
Prevede esenzioni per enti pubblici: la Corte richiama che l'eventuale natura pubblica del soggetto occupante sarebbe rilevante ai fini dell'imposizione, ma nel caso di specie non opera perché il soggetto è privato.
Massime di principio
- Il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria può portare all'annullamento e alla sostituzione di un atto impositivo per vizi sia formali sia sostanziali, purché entro i termini di decadenza e in assenza di sentenza passata in giudicato.
- L'obbligo motivazionale di un avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) della pretesa; la prova sostanziale della pretesa può essere fornita in giudizio se la motivazione non è necessariamente esaustiva.
- I terreni gravati da usi civici (in particolare bosco e pascolo permanente) sono presumibilmente da considerare demaniali/patrimonio indisponibile: spetta al soggetto che ne contesta la demanialità provare l'esistenza di una sdemanializzazione con atti univoci e concludenti.
- Il giudice tributario non può rideterminare il tributo in via equitativa: se la tariffa comunale è illegittima il giudice la disapplica, ma non può sostituirsi all'ente nel fissare un nuovo importo con criteri di equità.
- Le società produttrici di energia, pur operando con fini di lucro, possono rientrare nel regime agevolato previsto per le occupazioni strumentali alla fornitura di servizi pubblici quando la loro attività sia funzionalmente integrata nella filiera della rete (produzione, trasmissione, distribuzione) e quindi strumentale all'erogazione del servizio a rete.
- L'applicazione del regime tariffario agevolato non è subordinata all'espressa richiesta del contribuente: se ricorrono i presupposti di legge l'ente impositore deve applicarlo.
- Le questioni relative a sanzioni e interessi che siano state decise in primo grado ma oggetto di appello vanno riesaminate dal giudice del rinvio in caso di cassazione parziale; la formazione del giudicato interno dipende dalla natura delle statuizioni e dall'avvenuta impugnazione.
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