Cassazione Civile, Sentenza n. 757/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società impugnano la sentenza della C.T.R. Molise che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello dell'Agenzia e dichiarando l'indeducibilità di costi di consulenza e l'indebita deduzione di costi non documentati per l'anno 2011. I ricorrenti denunciano, in particolare, motivazione omessa o apparente (mancata spiegazione del superamento della consulenza tecnica d'ufficio svolta in altri procedimenti), mancata valutazione/documentazione prodotta a prova dell'effettività, certezza e inerenza delle prestazioni (contratti, bonifici, accordi modificativi, C.T.U. favorevole in altri anni), errata applicazione delle norme tributarie (art.109 e art.110 TUIR) e omissione di pronuncia su questioni sollevate in appello (sanzioni e la questione dell'addizionale IRES di cui all'art.81 d.l. 112/2008).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (motivazione apparente/nullità) nonché il nono e il decimo motivo (omessa pronuncia su taluni profili: sanzioni e questione dell'addizionale IRES), assorbendo gli altri motivi. Ha ritenuto che la motivazione della C.T.R., pur estesa, non renda percepibile il fondamento della decisione, abbia compiuto richiami non pertinenti e abbia omesso di spiegare l'iter logico-giuridico con cui ha disatteso la consulenza tecnica d'ufficio e la documentazione prodotta. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata, nei limiti dei motivi accolti, e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise (Corte di giustizia tributaria di secondo grado) in diversa composizione per un nuovo esame; alla stessa corte rinviata anche la decisione sulle spese di questo giudizio.
Norme richiamate
art.360 cod. proc. civ., comma 1, nn.3-5
art.360, primo comma, num.3 e num.5 cod. proc. civ.
La Corte richiama i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione (v. n.5) ma conferma che la motivazione 'apparente' o la completa omissione di ragioni percettibili costituiscono vizio denunciabile ai sensi dell'art.360; la mancanza materiale o la motivazione obiettivamente inidonea rende la sentenza nulla.
art.132 cod. proc. civ.
art.132, secondo comma, n.4 cod. proc. civ.
Richiamata in relazione al dovere di esposizione delle ragioni in sentenza; la Corte ritiene che la C.T.R. non abbia adempiuto adeguatamente all'obbligo motivazionale previsto dall'art.132.
art.118 disp. att. c.p.c.
Norma procedurale richiamata a sostegno del vizio motivazionale e della regolare esposizione delle decisioni di merito.
d.lgs. n.546/1992, artt.36 e 61
artt.36, secondo comma, e 61 del d.lgs. n.546 del 1992
Richiamati in tema di procedimento tributario e adempimenti motivazionali del giudice tributario; omissioni su questioni dedotte in giudizio costituiscono vizio della decisione.
art.109 d.P.R. 917/1986
Norma sulla prova della deducibilità e inerenza dei costi ai fini IRES; le ricorrenti sostenevano che la documentazione prodotta avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente, mentre la C.T.R. ha ritenuto carente la prova dell'effettività e della certezza dei rapporti con consulenti esteri.
art.110, comma 10, TUIR
Norma che disciplina l'indeducibilità di componenti di reddito in presenza di rapporti con soggetti domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato; la Corte rileva che la C.T.R. ha ritenuto legittimo il rilievo in assenza di idonea prova dell'esistenza e dell'inerenza delle prestazioni.
artt.115 e 116 c.p.c.
artt.115 e 116 cod. proc. civ.
Norme sul valore della prova, sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e sull'onere di motivazione nel valutare le risultanze probatorie; la Corte censura la C.T.R. per non aver adeguatamente confrontato e motivato il disaccordo con la C.T.U.
art.2697 c.c.
Norma sull'onere della prova; invocata dai ricorrenti per sostenere di aver assolto l'onere probatorio circa l'effettività e l'inerenza dei costi.
artt.2944 e 2956 c.c.
art.2944 e 2956 cod. civ.
Richiamate dalle ricorrenti in relazione alla prescrizione dei crediti professionali e alla possibilità che la prescrizione fosse interrotta; la C.T.R. aveva considerato la mancanza di fattura/specifica documentazione per taluni costi.
art.112 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni dedotte; la Corte ha censurato la C.T.R. per omissione di pronuncia su specifici motivi d'appello (sanzioni).
art.81 d.l. 25 giugno 2008 n.112 (addizionale IRES)
art.81 del d.l. 25 giugno 2008 n.112; Corte Costituzionale sentenza n.10/2015
La questione, riferita alla maggiore addizionale IRES, era stata sollevata dalle società alla luce della declaratoria di illegittimità della norma da parte della Corte Costituzionale; la C.T.R. non si è pronunciata su tale profilo, omissione che la Cassazione ha ritenuto viziata.
Massime di principio
- La motivazione giudiziale deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico: se il giudice di merito disattende una consulenza tecnica d'ufficio o documenti prodotti, deve spiegare esplicitamente perché e come è giunto a tale conclusione; altrimenti la motivazione può essere qualificata come apparente e la sentenza annullabile.
- In materia tributaria, la deducibilità di costi sostenuti verso soggetti domiciliati in Stati a fiscalità privilegiata richiede idonea prova dell'effettività dell'attività, della certezza e della inerente utilità aziendale; la documentazione (contratti con data certa, pagamenti, corrispondenza continuativa, accordi modificativi, C.T.U.) è rilevante e non può essere semplicemente ignorata.
- Il giudice d'appello è tenuto a decidere su tutte le questioni puntualmente formulate dalle parti; l'omissione di pronuncia su profili rilevanti (es. sanzioni o questioni di illegittimità normativa già sopravvenute) costituisce motivo di cassazione per omessa decisione.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato ma sussiste nei casi di 'motivazione apparente' o di 'mancanza assoluta di motivazione': ciò significa che non è possibile supplire a una motivazione carente con congetture, né richiedere al reclamante la mera insoddisfazione per la sufficienza della motivazione.
- Quando in procedimenti diversi esiste una consulenza tecnica d'ufficio favorevole a una parte su fatti sostanzialmente coincidenti, il giudice che intende discostarsene deve affrontare e motivare espressamente i rilievi rispetto al contenuto della C.T.U.; la mera affermazione del giudice 'peritus peritorum' non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 769/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 771/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 772/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 773/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 774/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 775/2025 del 12/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →