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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 871/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Ufficio ha contestato a Deiulemar Holding S.p.a. un'operazione elusiva di "leveraged cash out": i soci di Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.a. avrebbero venduto le partecipazioni a DH nascondendo la retrocessione di somme ai soci sotto la forma di ripianamento del debito contratto da DH per l'acquisto. In particolare si contestò a DH l'omessa applicazione delle ritenute del 12,5% su somme attribuite nel 2006 a due soci (M. Iuliano e M.L. Lembo) qualificabili come dividendi mascherati da corrispettivo della vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia su alcuni motivi (secondo, terzo, quarto e sesto), rigettando il primo motivo e assorbendo il quinto. Ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva esteso gli effetti di un accertamento con adesione (reso per il 2004 nei confronti della socia Lucia Boccia) oltre i limiti temporali e soggettivi dell'accordo, trattando quell'accertamento come giudicato esterno vincolante anche per anni e soggetti diversi. La Corte ha affermato che l'accertamento con adesione vincola solo le parti e il periodo d'imposta cui si riferisce e non può essere paragonato al giudicato per altri annualità o per altri soggetti. La sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati; spese di legittimità a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni della commissione tributaria; la Corte ha ritenuto che, pur con passaggi non perfettamente chiari, la motivazione della CTR era sufficientemente comprensibile e quindi il primo motivo di ricorso relativo alla carenza motivazionale è infondato.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma di legittimità che consente la cassazione per motivazione contraddittoria o illogica; è stata valutata in relazione al primo motivo e alla nozione di vizio motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 62, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come riferimento procedurale relativo ai motivi di impugnazione in Cassazione; utilizzato nel quadro dei motivi dedotti dall'Agenzia.

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul giudicato; la CTR aveva assimilato l'accertamento con adesione a un giudicato esterno. La Corte ha escluso tale equiparazione: l'accertamento con adesione non produce automaticamente gli effetti esterni del giudicato oltre il perimetro temporale e soggettivo dell'accordo.

  • art. 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La Corte ha richiamato l'art. 2 per ribadire che l'efficacia vincolante dell'accertamento con adesione si limita al periodo d'imposta e alle parti coinvolte nell'accordo; non può estendersi ad altri periodi d'imposta o ad altri soggetti.

  • art. 27, primo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    Citato nei motivi relativi all'imputazione del reddito e alla contestazione della CTR; la Corte ha chiarito che le questioni di imputazione dedotte non valgono a estendere l'efficacia dell'adesione ad annualità diverse, e inoltre non si applica il criterio di trasparenza trattandosi di società di capitali.

  • art. 89, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917

    Riferimento normativo in materia di redditi di partecipazione; la Corte ha considerato inconferente l'argomento che faceva dipendere l'efficacia dell'adesione da inscindibilità delle posizioni, enfatizzando invece i limiti temporali e soggettivi dell'accordo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per lamentare omessa pronuncia su un motivo di appello; la Cassazione ha assorbito tale motivo (quinto motivo), ritenendo non decisivo per l'esito.

  • art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Principio di correttezza e buona fede del contribuente/statuto del contribuente. La CTR aveva invocato la buona fede per criticare l'Ufficio; la Corte ha ritenuto che tale principio non possa impedire all'Amministrazione di procedere ad accertamenti relativi ad anni diversi rispetto a quelli oggetto di adesione.

  • art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    Citato tra le norme invocate dall'Agenzia in relazione alla correttezza dell'attività accertatrice; la Corte ha escluso che richiamo a tale norma possa giustificare l'estensione degli effetti dell'adesione ad annualità diverse.

Massime di principio

  • L'accertamento con adesione vincola esclusivamente le parti dell'accordo e il periodo d'imposta cui l'accordo si riferisce; non può essere automaticamente esteso ad altri soggetti o ad annualità diverse.
  • L'accertamento con adesione non è assimilabile al giudicato con effetti erga omnes: esso non impone una valutazione definitiva dei presupposti di fatto e di diritto al di fuori dei limiti temporali e soggettivi concordati.
  • La qualificazione data dall'Amministrazione in un'accertamento con adesione (es. "cessione" vs "conferimento") può vincolare l'Amministrazione per quel periodo e per quel contribuente, ma non impedisce valutazioni diverse su anni successivi o su soggetti diversi.
  • Il principio di correttezza e buona fede del contribuente non osta all'attività accertatrice dell'Amministrazione per annualità diverse da quelle definite con adesione, specialmente se emergono elementi di elusione.
  • In caso di società di capitali non si applica il criterio di imputazione per trasparenza previsto per le società di persone; occorre dunque valutare separatamente l'imputazione fiscale nelle diverse strutture societarie.
  • Per ricorsi in Cassazione il vizio motivazionale rilevante è quello che attiene al "minimo costituzionale" della motivazione: solo le carenze gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili) giustificano la cassazione per vizio di motivazione.

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