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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 772/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario eseguita a fronte di avvisi di accertamento che erano stati annullati in sede giudiziale. La CTR Campania aveva ritenuto, richiamando il principio delle Sezioni Unite, che l'iscrizione a ruolo straordinario prevista dagli artt. 11 e 15‑bis del d.P.R. n. 602/1973 sia illegittima quando si fonda su atti impositivi annullati dal giudice tributario, anche se l'annullamento non è definitivo. L'Agenzia impugna in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 comma 3 e 15‑bis del d.P.R. 602/1973, dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 22 del D.Lgs. 112/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'iscrizione nei ruoli straordinari è una misura cautelare la cui legittimità dipende dall'esistenza dell'atto impositivo presupposto e che, se l'atto viene annullato in sede tributaria, l'ente e il giudice devono adeguarsi anche se la sentenza non è passata in giudicato; tuttavia, nel caso di specie la Corte ha rilevato che la cassazione con rinvio delle sentenze di merito che avevano annullato gli avvisi ha determinato la caducazione di quelle pronunce e la 'reviviscenza' degli atti impositivi, per cui gli stessi mantengono efficacia quale fondamento dell'iscrizione straordinaria. La Corte ha inoltre osservato che l'iscrizione ex art. 15‑bis esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973

    art. 15‑bis; art. 11, comma 3

    L'iscrizione nei ruoli straordinari prevista dagli artt. 11 e 15‑bis è misura cautelare a garanzia del credito erariale la cui legittimità dipende dall'atto impositivo presupposto; se l'atto viene annullato dal giudice tributario, l'ente e il giudice devono adeguarsi (sgravio o rimborso), salvo che l'annullamento stesso venga fatto decadere da successiva pronuncia di cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    L'art. 68 disciplina l'esecuzione frazionata in pendenza di giudizio; la Corte ha precisato che l'iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15‑bis esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata.

  • D.Lgs. n. 112/1999

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; nella pronuncia è indicato fra i riferimenti rilevanti per la disciplina della riscossione, senza una interpretazione autonoma specifica distinta da quella complessiva sugli strumenti di riscossione.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. U., 13 gennaio 2017, n. 758)

    Principio consolidato secondo cui l'iscrizione a ruolo straordinario costituisce misura cautelare il cui fondamento è l'atto impositivo; se il giudice tributario annulla l'atto, l'ente deve adeguarsi anche se la sentenza non è definitiva.

Massime di principio

  • L'iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15‑bis DPR 602/1973 è uno strumento cautelare: la sua legittimità dipende dall'esistenza e dalla validità dell'atto impositivo che la giustifica.
  • Se il giudice tributario annulla l'atto impositivo, l'Amministrazione finanziaria e il giudice chiamato a valutare la cartella devono adeguarsi alla statuizione (adottare provvedimenti di sgravio o rimborso) anche se la sentenza non è passata in giudicato.
  • Se una sentenza di merito che aveva annullato l'atto viene successivamente cassata con rinvio, le pronunce di annullamento cadono e l'atto impositivo 'revivisce', riaffermando la legittimità dell'iscrizione a ruolo fondata su di esso.
  • L'iscrizione nei ruoli straordinari può escludere l'applicazione dell'esecuzione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992: va dunque valutato se sussistono i presupposti per l'iscrizione al fine di conoscere le modalità esecutive applicabili.
  • In casi analoghi è essenziale verificare lo stato delle pronunce di merito (se operanti, cassate o soggette a riesame) prima di concludere sulla legittimità della riscossione straordinaria e sugli obblighi di sgravio/rimborso.

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