Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di un'ordinanza sindacale che limitava l'orario di esercizio dell'intrattenimento musicale e danzante presso uno stabilimento balneare. La società ha opposto il provvedimento dinanzi al Giudice di Pace e poi ha proposto appello, entrambi respinti. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la normativa statale si applicasse anche alla propria attività di spettacolo, intrattenimento e ballo, non solo alla somministrazione di cibi e bevande; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente sentenza tra le stesse parti che avrebbe qualificato la medesima attività come discoteca e avrebbe escluso la legittimità della sanzione; 3) violazione delle norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi, assumendo l'incompetenza del Sindaco a emanare un'ordinanza contingibile e urgente che disciplinasse in modo organico gli orari di diffusione sonora; 4) violazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, sostenendo che la sanzione ex art. 10 L. 447/1995 non fosse applicabile perché mancavano le misurazioni dei valori sonori e perché l'ordinanza era illegittima o comunque non sussumibile nella norma sanzionatoria invocata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché la liberalizzazione degli orari non si estende alle discoteche e, comunque, restano salvi i poteri del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di tutela della salute; il secondo perché il giudicato esterno non operava, trattandosi di illeciti relativi a fatti temporalmente differenti e non sovrapponibili; il terzo perché la censura era generica e comunque l'attacco investiva la legittimità del provvedimento amministrativo, da far valere davanti al giudice amministrativo, oltre a essere compatibile con i poteri sindacali in materia di tutela della salute; il quarto perché l'art. 10, comma 1, L. 447/1995 punisce la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale legittimamente adottata ai sensi dell'art. 9, e la sanzione non richiedeva, nel caso concreto, la misurazione delle emissioni sonore, essendo conseguenza della violazione del limite orario imposto all'intrattenimento musicale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali riguarda le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande; non si estende alle discoteche come tali. Resta salvo il potere degli enti locali di adottare limiti per esigenze di tutela della salute, dell'ambiente e di altri valori protetti.
art. 3 d.l. 4 luglio 2006, n. 223
art. 3, comma 1, lett. d-bis
Gli esercizi commerciali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolti senza limiti di orario o prescrizioni sulla chiusura, salve le deroghe consentite dall'ordinamento.
art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il Sindaco conserva il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti con effetti limitati nel tempo e nello spazio per la tutela di interessi pubblici, tra cui la salute e la sicurezza.
art. 31, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Costituisce principio generale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti o limiti territoriali, salvo vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali; gli enti locali possono prevedere limitazioni coerenti con tali finalità.
art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
È richiamato come base della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, ma la censura è stata respinta per genericità e per difetto del presupposto sostanziale.
Il giudicato esterno opera solo se le due cause riguardano il medesimo rapporto giuridico e un punto fondamentale comune; nella specie mancava l'identità del rapporto, poiché i fatti contestati erano temporalmente diversi.
art. 10 legge 26 ottobre 1995, n. 447
Il comma 1 sanziona la mancata ottemperanza al provvedimento legittimamente adottato ai sensi dell'art. 9; il comma 2 punisce il superamento dei limiti di emissione e immissione sonore. Nel caso concreto la Corte applica il comma 1.
art. 11 legge 26 ottobre 1995, n. 447
È relativo ai regolamenti di esecuzione, ma non era la norma pertinente perché l'illecito contestato derivava dalla violazione di un'ordinanza sindacale.
art. 9 legge 26 ottobre 1995, n. 447
Consente al Sindaco, per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la Corte ritiene qui rispettato il requisito di specificità per un motivo e carente per altri.
Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Vengono esaminati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; il motivo ex n. 5 è in parte inammissibile per doppia conforme, mentre le censure ex n. 3 sono respinte nel merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non si estende automaticamente alle attività di intrattenimento e spettacolo diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande; per tali attività restano utilizzabili i poteri extra ordinem del Sindaco quando ricorrano esigenze di tutela della salute o di altri interessi pubblici protetti.
- In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il giudicato esterno preclude il riesame solo quando tra i due giudizi vi sia identità del rapporto giuridico e un punto fondamentale comune; non opera se gli illeciti o i fatti contestati sono temporalmente distinti e non sovrapponibili.
- La disapplicazione dell'atto amministrativo presuppone una censura specifica e autosufficiente; inoltre, quando la doglianza investe la legittimità del provvedimento amministrativo in sé, la tutela deve essere coltivata davanti al giudice competente per l'atto, non in sede civile di opposizione alla sanzione.
- La sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico colpisce la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale legittimamente adottata ai sensi dell'art. 9, senza necessità che la contestazione sia strutturata come accertamento tecnico dei valori limite di emissione del comma 2 quando l'illecito consista nella violazione del divieto orario imposto all'attività.
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