Cassazione Civile, Ordinanza n. 10448/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione nei confronti di una società assicurativa confluita nel consolidato nazionale IRES di altra società del gruppo. L'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile e irrogato sanzioni, contestando la deduzione di rettifiche su crediti iscritte dalla contribuente, ritenute dall'Amministrazione non qualificabili come svalutazioni ma come perdite su crediti prive dei requisiti di definitiva inesigibilità. La Commissione tributaria regionale ha annullato l'atto impositivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) tardività dell'appello della contribuente per errata applicazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata, sostenendo che non fosse cumulabile con la sospensione feriale; 2) falsa applicazione delle norme fiscali sulle svalutazioni e perdite su crediti, deducendo che i crediti verso assicurati non sfuggono alla disciplina del fondo svalutazione crediti e che l'operazione posta in essere fosse in realtà una perdita su crediti senza i presupposti di legge; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza d'appello considerato gli indizi addotti dall'Ufficio circa il criterio di classificazione dei crediti adottato dalla società, che distingueva tra crediti "persi" e crediti svalutati a zero in base al valore nominale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della CTR sulla tempestività dell'appello, affermando che la sospensione dei termini prevista per la definizione agevolata assorbe quella feriale, ma se il termine, calcolato con la sospensione agevolata, scade nel periodo feriale, questo deve essere integralmente scomputato: nel caso concreto l'appello era quindi tempestivo. Sul secondo motivo ha confermato che la svalutazione integrale di crediti non ancora definitivamente inesigibili è compatibile con la deducibilità fiscale quando sia sorretta da una valutazione prognostica del rischio di inesigibilità; il discrimine con la perdita su crediti sta nella definitività della perdita della posta attiva. Ha inoltre rilevato che la censura dell'Ufficio investiva in realtà il merito della valutazione fattuale compiuta dal giudice di appello. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, poiché la censura mirava a una rivalutazione del merito circa i presupposti fattuali della svalutazione a zero, già ritenuti esistenti dalla CTR con motivazione ragionevole. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per mancanza dei presupposti.
Norme richiamate
richiamato per affermare che, nel consolidato nazionale, il reddito della società consolidata concorre alla base imponibile unica in capo alla consolidante
artt. 40-bis e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
indicati come base del potere di accertamento dell'Ufficio
richiamato dall'Ufficio e dalla Corte nel quadro della disciplina delle perdite su crediti e della loro deducibilità
richiamato per la disciplina fiscale della svalutazione/perdita dei crediti negli enti interessati
art. 106, commi 3 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986
evocato dall'Agenzia come disciplina applicabile alle svalutazioni dei crediti verso assicurati
art. 16, comma 9, d.lgs. n. 173 del 1997
richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina l'iscrizione in bilancio dei crediti delle imprese assicurative secondo il valore presumibile di realizzazione
art. 1 della legge n. 742 del 1969
richiamato nel motivo sulla tardività dell'appello, in tema di sospensione feriale dei termini
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
interpretato nel senso che la sospensione dei termini di impugnazione per la definizione agevolata assorbe la sospensione feriale, salvo il caso in cui la scadenza cada nel periodo feriale
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato come parametro del motivo di nullità per asserita inammissibilità dell'appello
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità perché la censura mirava a un riesame del merito
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista da una disciplina speciale di definizione agevolata assorbe la sospensione feriale; tuttavia, se la scadenza del termine, calcolata con la sospensione speciale, cade nel periodo feriale, quest'ultimo va integralmente scomputato e il termine slitta alla fine della sospensione.
- Nel diritto tributario d'impresa, la distinzione tra perdita su crediti e svalutazione dei crediti dipende dalla definitività o meno dell'inesigibilità: si ha perdita solo quando il credito è definitivamente venuto meno, mentre si ha svalutazione quando l'inesigibilità è soltanto prevedibile ma non ancora definitiva.
- È legittima, ai fini fiscali, la svalutazione anche integrale di crediti non ancora definitivamente inesigibili, purché sia il risultato di una valutazione ragionevole del rischio di mancato realizzo e il credito resti suscettibile di recupero o rivalutazione.
- Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, mirano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
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