Cassazione Civile, Ordinanza n. 28313/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l'anno 2006, fondato su indagini finanziarie relative a tre conti correnti a lui riferibili, con recupero a tassazione di redditi non dichiarati. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, mentre in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 67 e 71 TUIR, sostenendo che la CTR avesse applicato in modo improprio la disciplina del reddito d'impresa, mentre i proventi contestati deriverebbero da vendita non abituale di autoveicoli e, quindi, da redditi diversi, da tassare al netto dei costi inerenti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse trascurato la documentazione prodotta in sede procedimentale e processuale (prospetti, assegni, bonifici, certificati PRA) idonea a dimostrare la provenienza e la natura delle movimentazioni bancarie; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 67 e 71 TUIR, lamentando che la CTR avesse illegittimamente invertito l'onere della prova, ritenendo indeducibili i prelievi per difetto di prova, pur trattandosi secondo il ricorrente di redditi diversi per i quali l'imponibile è dato dalla differenza tra proventi e spese inerenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti e, dopo Corte cost. n. 228/2014, quanto ai prelevamenti solo ai titolari di reddito d'impresa; nella specie la CTR aveva accertato in fatto che i movimenti non giustificati erano riconducibili a redditi d'impresa conseguiti dal contribuente quale socio di società, sicché la tesi dei redditi diversi implicava una ricostruzione fattuale non emersa in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata partecipazione dell'Agenzia nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione legale di maggiori redditi desumibili dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti per i versamenti; dopo Corte cost. n. 228/2014, i prelevamenti hanno efficacia presuntiva solo per i titolari di reddito d'impresa.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel controllo del reddito complessivo delle persone fisiche richiama il meccanismo presuntivo dell'art. 32, primo comma, n. 2.
art. 67, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dal ricorrente per qualificare i proventi come redditi diversi; la Corte non ha accolto tale qualificazione perché non emersa in fatto.
art. 71, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per i redditi diversi l'imponibile è dato dalla differenza tra proventi e spese inerenti, ma nel caso concreto la tesi è stata respinta in quanto non sorretta dall'accertamento di merito.
La censura di violazione dell'onere della prova è stata disattesa perché il giudice di merito aveva applicato correttamente la presunzione legale e l'onere di fornire la prova contraria gravava sul contribuente.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o all'omesso esame di singoli documenti.
Richiamato per affermare che la mera nota di costituzione non equivale a controricorso.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Ha costituito il presupposto della sospensione del giudizio disposta in precedente camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di indagini finanziarie, la presunzione di maggiori redditi desumibile dai conti bancari opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti e, quanto ai prelevamenti, solo nei confronti dei titolari di reddito d'impresa.
- Quando il giudice di merito qualifica i movimenti bancari come riferibili a redditi d'impresa, la contestazione in cassazione che li voglia ricondurre a redditi diversi richiede una critica alla ricostruzione fattuale, non una mera deduzione di diritto astratta.
- L'onere della prova contraria rispetto alla presunzione bancaria grava sul contribuente, che deve dimostrare la provenienza non imponibile delle movimentazioni o la loro irrilevanza fiscale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione dei documenti e delle prove già esaminati dal giudice di merito; rileva solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice abbia applicato correttamente una presunzione legale e posto a carico del contribuente la prova contraria nei limiti fissati dalla legge.
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