Cassazione Civile, Ordinanza n. 16092/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009, fondata sul disconoscimento di dichiarazioni integrative presentate per l’anno d’imposta 2008 oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998. La società aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della pretesa; in appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione, ritenendo tardive e quindi inefficaci le integrative. Con il ricorso principale la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo che la dichiarazione fiscale è emendabile in giudizio anche oltre il termine annuale quando occorra correggere errori o omissioni a danno del contribuente, richiamando le Sezioni Unite; (2) contrasto della sentenza con lo jus superveniens introdotto dall’art. 5 d.l. n. 193 del 2016, che ha modificato l’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998 superando la distinzione tra dichiarazioni integrative a favore e a sfavore. Con ricorso incidentale condizionato l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la CTR per avere ritenuto nuove e quindi inammissibili in appello alcune difese erariali che, secondo la ricorrente incidentale, erano mere contestazioni delle allegazioni svolte dalla società a sostegno dell’emenda della dichiarazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettando il secondo, e ha accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio secondo cui il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella propria dichiarazione, senza che la mera tardività della dichiarazione integrativa precluda tale difesa; il giudice di rinvio dovrà inoltre riesaminare la questione processuale relativa alla presunta novità delle difese dell’Ufficio e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per il motivo incidentale relativo a vizi processuali.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa può essere presentata entro termini diversi a seconda che miri a evitare un danno per la P.A. o a correggere errori in danno del contribuente; la tardività non impedisce comunque la difesa contenziosa del contribuente contro la pretesa fiscale.
Ha modificato l’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998, ma la modifica non ha efficacia retroattiva e non costituisce norma di interpretazione autentica.
Dopo la modifica del 2016 supera la distinzione tra integrative a favore e a sfavore per il futuro, ma non per le fattispecie anteriori.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come limite temporale per la dichiarazione integrativa diretta ad evitare un danno per la pubblica amministrazione.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale diverso termine entro cui il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate indebitamente.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello opera per le eccezioni in senso stretto e non per le mere difese o contestazioni dei fatti allegati dalla controparte.
Nel giudizio di impugnazione della cartella, il contribuente che ritratta la propria dichiarazione deve provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è dichiarazione di scienza e non atto irretrattabile: il contribuente può sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale, allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se la dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre i termini previsti per la rettifica amministrativa.
- La tardività della dichiarazione integrativa non preclude, di per sé, la tutela contenziosa del contribuente contro la cartella di pagamento; ciò che rileva è la prova dell’inesistenza, totale o parziale, del presupposto impositivo.
- La disciplina introdotta nel 2016 in materia di dichiarazioni integrative non ha efficacia retroattiva, salvo espressa previsione, e non può essere applicata automaticamente a fattispecie anteriori.
- Nel processo tributario, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non si estende alle mere difese o alla contestazione delle allegazioni avversarie.
- Quando il contribuente emenda la propria dichiarazione in giudizio, l’onere di provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria grava su di lui ai sensi dell’art. 2697 c.c.
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