Cassazione Civile, Ordinanza n. 10406/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio ha rettificato il reddito della società ai fini IRES e IRAP contestando l’indeducibilità di alcuni componenti negativi. In appello la CTR aveva confermato il recupero a tassazione: (1) una minusvalenza di euro 292.000 ritenuta non deducibile perché qualificata come minusvalenza da svalutazione e non da realizzo; (2) un importo di euro 1.488.801, per il quale la società sosteneva che fosse già stato tassato in esercizi precedenti e quindi dovesse essere recuperato nell’anno di competenza, ma il giudice di merito aveva ritenuto mancante la prova documentale; (3) una svalutazione di lavori in corso per euro 2.818.873, che la società chiedeva di considerare rilevante ai fini IRAP in base al principio di correlazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997, assumendo che quelle stesse poste avessero già concorso alla base imponibile negli esercizi precedenti. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, omessa pronuncia e violazione di legge sulla minusvalenza da realizzo; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 109 TUIR nonché dell’art. 67 d.P.R. 600/1973, lamentando l’omesso esame delle prove documentali sulla già avvenuta tassazione; e violazione del principio di correlazione IRAP, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per la svalutazione dei lavori in corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva omesso di pronunciarsi: al contrario, aveva espressamente esaminato il profilo e lo aveva respinto qualificando la posta come minusvalenza da svalutazione, quindi non deducibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, dietro la denuncia di violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto relativo alla prova della pregressa tassazione dell’importo di euro 1.488.801, accertamento riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: in parte perché riproponeva una censura di merito sulla mancata prova del presupposto applicativo del principio di correlazione IRAP, e in parte perché, trattandosi di "doppia conforme", il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile in mancanza della dimostrazione che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito fossero diverse. Nessuna statuizione sulle spese per inerzia dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente la denuncia in cassazione di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita o esplicita di rigetto sul punto dedotto.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la deducibilità della minusvalenza da realizzo sulla partecipazione ceduta.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla deduzione dei componenti negativi e al recupero per competenza delle svalutazioni già dedotte.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al recupero a tassazione delle svalutazioni dei lavori in corso.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997
Il principio di correlazione IRAP opera solo se la parte dimostra che le poste oggetto di svalutazione abbiano già concorso alla formazione della base imponibile negli esercizi precedenti.
Richiamato come parametro di censura, ma la doglianza tendeva sostanzialmente a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato come parametro di censura, ma senza evidenziare un vero errore di regola legale di valutazione della prova.
In presenza di doppia conforme, limita la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012
Rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dal 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012
Riformula il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nella disciplina applicabile alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione e la decisione adottata implichi, o contenga espressamente, il rigetto della censura.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente di diritto in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, perché l’accertamento sul contenuto probatorio resta riservato al giudice di merito.
- Il principio di correlazione ai fini IRAP può essere invocato solo se la parte prova che i componenti negativi contestati siano effettivamente correlati a poste che hanno concorso alla formazione della base imponibile negli esercizi precedenti.
- Nel regime della "doppia conforme" il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
- La deducibilità di una minusvalenza va verificata in base alla sua effettiva natura giuridico-contabile: se il giudice di merito la qualifica come minusvalenza da svalutazione e non da realizzo, la censura che non attacchi specificamente tale qualificazione è infondata o inammissibile.
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