Cassazione Civile, Ordinanza n. 29444/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di costi ritenuti relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e con richiesta di maggiori imposte Irpef, Iva e Irap oltre sanzioni. La vicenda originava da una verifica svolta nei confronti di un fornitore, sospettato di false fatturazioni, dalla quale era emersa anche la posizione del ricorrente; la Guardia di finanza aveva poi svolto una verifica presso la sua attività e redatto pvc, ritenuto dall'Ufficio base dell'accertamento. Con sei motivi il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione della sentenza di primo grado e dell'appello per preteso rinvio per relationem a una sentenza non conosciuta; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici; 4) omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancato esame di specifiche difese e del contenuto di precedenti pvc; 5-6) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, relativa alla non imponibilità dei componenti positivi afferenti a costi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva escluso correttamente un vero rinvio per relationem da parte della sentenza di primo grado e aveva comunque svolto un esame di merito insuscettibile di rivalutazione in cassazione. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che per gli accertamenti come quello in esame non sussiste una regola generale di invalidità per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti, e che comunque nella verifica vi era stato confronto con il contribuente. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili nella sostanza perché miravano a una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze istruttorie, mentre la motivazione della CTR è stata ritenuta coerente e logicamente adeguata. I motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha affermato che l'esclusione dal reddito dei componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a operazioni inesistenti presuppone che il contribuente alleghi e provi il nesso tra costi e ricavi da scomputare e la fittizietà di tali ricavi, prova che nella specie non era stata data; inoltre la linea difensiva del contribuente, incentrata sull'effettività delle operazioni, era incompatibile con la richiesta applicazione della norma invocata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992
Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto contro la sentenza di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
Richiamato quale norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per il termine dilatorio di 60 giorni dopo il pvc; la Corte precisa però che non esiste, nel caso, una regola generale di invalidità per mancata instaurazione del contraddittorio.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove offerte dalle parti.
Le presunzioni semplici sono ritenute correttamente utilizzate dalla CTR, essendo gli elementi presuntivi gravità, precisione e concordanza.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste del vizio di omessa pronuncia, mirava in realtà a rivalutare il merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi all'applicazione dell'art. 8 d.l. 16/2012; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e coerente.
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
esclusione dal concorso alla formazione del reddito oggetto di rettifica dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati
L'esclusione opera solo se il contribuente prova il rapporto tra costi inesistenti e ricavi da scomputare e la fittizietà dei componenti positivi; nel caso concreto la prova mancava.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione di nullità della motivazione per asserito rinvio per relationem non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito se il giudice d'appello ha comunque esaminato le ragioni della decisione e le ha fatte proprie con motivazione autonoma, anche se sintetica.
- Per gli accertamenti tributari non esiste un principio generale di invalidità per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni normative o i casi dei tributi armonizzati nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito distribuisce erroneamente l'onere della prova; non ricorre quando il giudice apprezza le prove e attribuisce maggiore credibilità ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può fondare l'accertamento su un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, anche valorizzando l'assenza di organizzazione, disponibilità dei beni e riscontri sulla consegna della merce da parte del fornitore.
- L'applicazione della disciplina che esclude dal reddito i componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a operazioni inesistenti richiede che il contribuente dimostri il collegamento tra costi e ricavi e la fittizietà dei componenti positivi che intende sottrarre a imposizione; in mancanza di tale prova, la norma non è invocabile.
- Doglianze formalmente costruite come violazione di norme processuali ma dirette a ottenere una nuova valutazione di fatti, documenti e prove sono inammissibili in cassazione.
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