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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11177/2026 del 26/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico, transitato dall'ente di provenienza all'INPS nell'ambito di una procedura di mobilità pubblica, ha chiesto che fosse accertata l'illegittimità della sua assegnazione a un incarico di medico di I fascia presso una sede territoriale, con conseguente condanna dell'ente a riallocarlo in una sede e con un incarico di II fascia compatibili con la vacanza di organico e con l'ambito territoriale previsto dalla disciplina di mobilità. Ha inoltre domandato le differenze retributive o, in subordine, il risarcimento del danno da demansionamento per aver svolto funzioni di I fascia invece di quelle di II fascia, comprensive di parte variabile, premi, tredicesima e TFR, oltre agli adempimenti contributivi e previdenziali. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che la procedura fosse di mobilità d'ufficio e che, esclusa l'illegittimità della ricollocazione, venisse meno anche il demansionamento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) erronea interpretazione della domanda e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei criteri ermeneutici contrattuali; 2) violazione delle norme sulla mobilità pubblica e dell'art. 2, comma 13, d.l. 95/2012, con richiesta subordinata di questione di costituzionalità; 3) error in procedendo e violazione dell'art. 2697 c.c. per non aver considerato l'ammissione del demansionamento e la mancata contestazione sull'istanza di ricollocazione; 4) motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo nei limiti indicati, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se le mansioni effettivamente assegnate al dirigente medico, all'esito del transito, fossero o meno equivalenti e conformi alla sua professionalità, e se ricorrano i presupposti del lamentato demansionamento e del correlativo risarcimento. Il giudice di rinvio dovrà anche valutare la rilevanza delle dimissioni intervenute nel 2020 e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro sul rispetto del contenuto della domanda; la Corte ha ritenuto che la domanda non fosse stata correttamente considerata nei suoi termini integrali

  • art. 1362 c.c.

    richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per censurare l'interpretazione della domanda

  • art. 1365 c.c.

    richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per censurare l'interpretazione della domanda

  • art. 1367 c.c.

    richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per censurare l'interpretazione della domanda

  • art. 33 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte territoriale come norma della mobilità d'ufficio applicabile al caso

  • art. 34 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte territoriale come norma della mobilità d'ufficio applicabile al caso

  • art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte territoriale come norma della mobilità d'ufficio applicabile al caso

  • art. 5, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 178/2012

    ritenuto inapplicabile dalla Corte territoriale nel caso concreto

  • art. 2, comma 13, d.l. n. 95/2012

    censurato dal ricorrente per la sua applicazione senza considerare la necessità dell'istanza di ricollocazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'apprezzamento delle allegazioni e della prova

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale

  • art. 420, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul demansionamento e sull'istanza di ricollocazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta motivazione apparente

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    evocato dalla Corte per ricordare che la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare che al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.

  • art. 2103 c.c.

    indicato come non applicabile, per espressa previsione, al conferimento e al passaggio tra incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 1226 c.c.

    evocato nella domanda per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 9, comma 1, decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14.9.2015

    richiamato dal ricorrente per chiedere la riallocazione in ambito provinciale/metropolitano o regionale

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla mobilità d'ufficio del personale pubblico, il giudice non può limitarsi a verificare la legittimità astratta della procedura, ma deve esaminare anche la concreta assegnazione delle mansioni e la loro coerenza con la professionalità del dipendente, quando sia dedotto un demansionamento.
  • Anche nel pubblico impiego privatizzato la regola speciale che esclude l'applicazione dell'art. 2103 c.c. ai conferimenti e ai passaggi di incarico dirigenziale non esonera il datore pubblico dal dovere di assegnare mansioni concretamente aderenti alla professionalità acquisita, ove ciò sia oggetto di domanda risarcitoria per svuotamento o dequalificazione.
  • In tema di ius variandi e di mobilità tra enti, l'equivalenza tra vecchie e nuove mansioni va accertata in concreto, senza arrestarsi a un confronto meramente formale tra qualifiche o etichette organizzative.
  • Quando il lavoratore alleghi demansionamento e chieda il risarcimento del danno, grava sul datore di lavoro pubblico l'onere di dimostrare l'impossibilità di una diversa allocazione compatibile con la tutela della professionalità, ove tale impossibilità sia posta a base della scelta organizzativa.
  • Se la domanda risarcitoria non è formulata come mero effetto automatico dell'illegittimità della procedura, il giudice deve esaminarne autonomamente il contenuto fattuale e probatorio, senza dichiararla assorbita per il solo fatto di ritenere legittimo il procedimento di ricollocazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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