Cassazione Civile, Ordinanza n. 11194/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva partecipato a una procedura concorsuale riservata ai dipendenti comunali per la copertura di quattro posti di dirigente tecnico a tempo indeterminato, risultando idoneo ma non vincitore. Il bando prevedeva, all'art. 6, comma 4, la permanenza della graduatoria per la copertura dei posti che si fossero resi successivamente vacanti e disponibili. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'assunzione e all'inquadramento nella qualifica di dirigente tecnico, con decorrenza dall'1.1.2007, oltre alla condanna dell'ente alla stipula del contratto e al risarcimento del danno. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che la disciplina sulla proroga delle graduatorie dei concorsi (d.l. n. 78/2009, d.l. n. 225/2010, d.l. n. 216/2011, d.l. n. 101/2013) si riferisse ai soli concorsi pubblici, escludendo le procedure riservate. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione delle norme citate e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la ratio della permanenza delle graduatorie, volta a evitare la reiterazione di procedure lunghe e costose, dovesse valere anche per le progressioni interne verticali, che a suo avviso rientravano tra le procedure concorsuali di assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, richiamando un precedente conforme su questione sovrapponibile, secondo cui la controversia, pur appartenendo alla giurisdizione ordinaria per effetto del giudicato interno, riguarda un interesse legittimo e non un diritto soggettivo; pertanto non sono applicabili le regole del sindacato sul potere pubblico tipiche del giudice amministrativo. In ogni caso, ai fini del rigetto, è decisiva l'ammissione del ricorrente circa il mancato perfezionamento della fattispecie complessa richiesta per lo scorrimento della graduatoria, composta dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla determinazione dell'amministrazione di utilizzarla per coprire posti vacanti e disponibili. Poiché tale fattispecie non risulta completata, non sorge il diritto all'assunzione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 17, comma 19, d.l. n. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009
Richiamato dal ricorrente per sostenere la permanenza delle graduatorie; la Corte ne esclude l'estensione alle procedure riservate/progressioni interne secondo l'orientamento consolidato richiamato.
art. 1, comma 1, d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011
Invocato dal ricorrente; la Corte ne afferma l'applicabilità, in tema di proroga delle graduatorie, ai concorsi pubblici e non a quelli riservati.
art. 1, comma 4, d.l. n. 216/2011 conv. in l. n. 14/2012
Richiamato nel ricorso quale base normativa della proroga; interpretato nel senso della limitazione ai concorsi pubblici.
art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la disciplina sulla proroga non si estende alle procedure riservate.
art. 97 Cost.
Serve a fondare il principio secondo cui, ove non operi validamente lo scorrimento, l'amministrazione resta tenuta a bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama il precedente conforme e vi dà continuità mediante rinvio alla sua motivazione e ai principi già enunciati.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato solo come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La proroga delle graduatorie prevista dalla normativa emergenziale e successiva in materia di reclutamento opera per i concorsi pubblici, e non si estende automaticamente alle procedure riservate o alle progressioni interne verticali, salvo diversa previsione espressa.
- Il diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria sorge solo se concorrono entrambe le condizioni della fattispecie complessa: perdurante efficacia della graduatoria e scelta dell'amministrazione di utilizzarla per coprire posti vacanti e disponibili.
- In mancanza del completamento della fattispecie di scorrimento, il candidato idoneo non vincitore non può vantare un diritto soggettivo all'assunzione, ma solo un interesse la cui tutela non consente di imporre l'inquadramento richiesto.
- Quando la pretesa si fonda sullo scorrimento di una graduatoria non perfettamente operante, è sufficiente il mancato avveramento di uno dei presupposti costitutivi per respingere la domanda, senza necessità di ulteriori accertamenti sul merito dell'obbligo di assunzione.
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