Cassazione Civile, Ordinanza n. 11193/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva interna bandita dall'istituto datore per la copertura di 89 posti in posizione C4 nella Regione Campania. Un dipendente, transitato alle dipendenze dell'istituto con inquadramento C3 e proveniente da altra amministrazione, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di 5 punti aggiuntivi previsti dall'art. 7, comma 3, dell'avviso di selezione per i candidati che avessero superato un concorso per la ex VIII qualifica funzionale "bandito ai sensi del d.P.R. n. 285/1988". La Corte d'appello ha interpretato la clausola nel senso che il richiamo al d.P.R. n. 285/1988 individuasse il tipo di concorso rilevante, e non imponesse che esso fosse stato bandito da amministrazioni del medesimo comparto EPNE, valorizzando l'assenza di una esplicita limitazione e ritenendo discriminatorio un diverso restringimento. L'istituto ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'avviso di selezione, all'art. 1 l. n. 70/1975, al d.P.R. n. 285/1988, all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, sostenendo che il riferimento al d.P.R. n. 285/1988 fosse idoneo a limitare i titoli valutabili ai soli concorsi del comparto EPNE e lamentando anche l'omessa valutazione della censura relativa all'art. 40 d.lgs. n. 165/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di specificità della censura, poiché l'istituto non aveva trascritto in ricorso il testo integrale della regolamentazione pattizia o della parte contestata, impedendo una completa verifica della diversa interpretazione prospettata. In secondo luogo, ha osservato che il ricorrente non aveva correttamente censurato la decisione sotto il profilo dei canoni legali di interpretazione contrattuale né aveva indicato specificamente le norme asseritamente violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; la doglianza si risolveva, quindi, nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo, inammissibile in sede di legittimità perché diretta a sollecitare un riesame del merito. Conseguentemente, è stata confermata la statuizione di merito favorevole al lavoratore. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione dei canoni interpretativi richiede di indicare specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate e di spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta opporre una diversa lettura della clausola.
art. 7 dell'avviso di selezione per la posizione C4
La clausola è stata interpretata dalla Corte di merito come riferita al tipo di concorso per la ex VIII qualifica funzionale, senza limitazione ai concorsi banditi da amministrazioni del comparto EPNE; la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la limitazione del significato del rinvio al d.P.R. n. 285/1988 al comparto EPNE.
d.P.R. n. 285/1988
Richiamato nell'avviso di selezione come parametro della tipologia di concorso utile ai fini del punteggio; il ricorrente ne invocava una lettura restrittiva, respinta in sede di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente all'art. 6 CEDU nel tentativo di censurare l'interpretazione dell'avviso e la motivazione della decisione di merito.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost. per contestare la tenuta della decisione di appello.
La doglianza relativa a tale norma viene indicata dal ricorrente come non esaminata, ma la Corte di cassazione dichiara comunque inammissibile l'intero motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato indirettamente quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri un'interpretazione contrattuale o negoziale è necessario trascrivere il testo rilevante della clausola o della disciplina pattizia, così da consentire il controllo di legittimità sulla correttezza dell'interpretazione contestata.
- La denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo: occorre indicare specificamente quali norme ermeneutiche siano state violate e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
- L'interpretazione del contratto o dell'avviso di selezione compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'errore di diritto o del vizio motivazionale dedotti in modo specifico; non è consentito un riesame del merito fondato sulla sola plausibilità di una diversa lettura.
- In presenza di una clausola ambigua, l'interpretazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto se manifestamente illogica o se costruita in violazione dei canoni legali, non quando sia semplicemente una delle possibili soluzioni interpretative.
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