Cassazione Civile, Ordinanza n. 11181/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Due avvocati, quali creditori di una società debitrice, avevano avviato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di più soggetti, tra cui l'INPS, per il recupero di circa Euro 103.000,00. Dopo la notificazione del pignoramento e del verbale di udienza con rinvio per la dichiarazione del terzo, il giudice dell'esecuzione, in difetto di risposta del terzo, aveva assegnato ai creditori la somma di Euro 103.259,10. I creditori avevano quindi notificato all'INPS l'ordinanza di assegnazione e il precetto. L'INPS aveva proposto opposizione sostenendo di avere avuto effettiva conoscenza degli atti solo in data successiva. Il Tribunale aveva dichiarato nulli il pignoramento e gli atti presupposti notificati in violazione delle regole speciali applicabili alla notifica verso l'INPS, ma aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile per tardività. In appello, però, la Corte territoriale aveva riqualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendo che la nullità delle notifiche avesse impedito la valida instaurazione del contraddittorio e travolto l'ordinanza di assegnazione. I ricorrenti hanno quindi censurato tale decisione deducendo: (i) che contro la sentenza del Tribunale, qualificata come resa ex art. 617 c.p.c., non era ammesso appello ma solo ricorso straordinario per cassazione; (ii) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riqualificato l'azione in difetto di specifica domanda; (iii) erronea sussunzione della controversia nell'opposizione all'esecuzione anziché in quella agli atti esecutivi; (iv) impropria affermazione che la nullità delle notifiche avesse travolto l'ordinanza di assegnazione nonostante la sua notificazione all'INPS e il decorso dei termini di impugnazione. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: poiché il Tribunale aveva espressamente qualificato l'opposizione dell'INPS come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata tardiva, la sentenza non era appellabile ex art. 618 c.p.c., ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. La Corte d'appello, avendo invece deciso sull'appello, ha dunque pronunciato su un mezzo di impugnazione inammissibile. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza di appello è stata cassata senza rinvio perché l'appello dell'INPS non poteva essere proposto, e le spese dei gradi di merito e di cassazione sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
È richiamato come norma che disciplina la dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi; la mancata risposta del terzo aveva condotto all'assegnazione delle somme.
È richiamato con riguardo alla dichiarazione del terzo e al rinvio dell'udienza per acquisirla.
Se l'opposizione è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la relativa sentenza segue il regime impugnatorio proprio di tale opposizione e soggiace al termine decadenziale di venti giorni.
La sentenza che definisce un'opposizione agli atti esecutivi, quando il giudice di primo grado l'abbia così qualificata, non è appellabile ma è impugnabile nei modi previsti per tale tipo di opposizione.
È richiamato come parametro di qualificazione dell'opposizione all'esecuzione, che la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente applicabile.
È invocato nel ricorso come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla riqualificazione operata in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata dai ricorrenti per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
Per la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi qualificata come tale, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non l'appello.
art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 669 del 1996
È richiamato per la nullità delle notifiche eseguite all'INPS in violazione della disciplina speciale applicabile agli enti previdenziali.
Massime di principio
- Il mezzo di impugnazione esperibile contro una sentenza resa su opposizione esecutiva si determina, secondo il principio dell'apparenza, in base alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice che ha pronunciato, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione.
- Se il giudice di primo grado qualifica la controversia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la sentenza non è appellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ma è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Nel processo esecutivo il sistema dei rimedi è chiuso: i vizi degli atti esecutivi o del contraddittorio vanno fatti valere nei rimedi tipici e nei relativi termini decadenziali, non potendo essere introdotte impugnazioni atipiche o alternative.
- L'ordinanza di assegnazione di crediti, in quanto titolo esecutivo giudiziale, non può essere rimessa in discussione per vizi di rito o di merito se non attraverso i rimedi impugnatori propri del titolo e nei soli casi di reale ed effettiva inesistenza del titolo stesso.
- Quando la sentenza impugnata definisce l'opposizione qualificandola espressamente come opposizione agli atti esecutivi e dichiara l'opposizione tardiva, l'appello proposto avverso tale decisione è inammissibile e il giudice dell'impugnazione deve rilevarne l'errore di mezzo di gravame.
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