Cassazione Civile, Ordinanza n. 11192/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, rilevata la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e la mancata opposizione della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio. Ha infine escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, conseguente alla declaratoria di estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una docente di ruolo a tempo indeterminato della disciplina "Poesia per musica e drammaturgia musicale", in servizio dal 2011-2012 presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, che rivendicava il diritto al trasferimento presso il Conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina, sul presupposto della vacanza della relativa cattedra dall'anno accademico 2016-2017 a seguito del trasferimento del precedente titolare. La ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva già confermato il rigetto della domanda; in cassazione la lavoratrice proponeva un unico motivo di ricorso, ma prima dell'adunanza camerale depositava rinuncia agli atti e al ricorso, riferendo l'intervenuto accordo transattivo. La controparte prendeva atto della rinuncia, precisando di non ritenere intervenuta una vera transazione se non un accordo sulla possibile compensazione delle spese, e non si opponeva alla compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non seguita da accettazione della controparte, il processo si estingue ma non opera automaticamente la regola che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante; resta un potere discrezionale del giudice di negare la condanna solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando non seguita da formale accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio, ma non comporta automaticamente il regime delle spese: il giudice conserva un potere discrezionale sulla regolazione delle spese in presenza delle concrete circostanze del caso.
- Se la controparte prende atto della rinuncia e non si oppone, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e le spese possono essere compensate integralmente ove ciò risulti coerente con la posizione processuale delle parti.
- Alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per altri esiti processuali.
- Quando il ricorso viene abbandonato prima della decisione, la Cassazione si arresta sul rilievo preliminare della rinuncia, senza esaminare il merito dei motivi impugnatori.
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