Cassazione Civile, Ordinanza n. 11196/2026 del 26/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente inquadrato come operaio specializzato, categoria A posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia, volta a ottenere dall’ARIF il pagamento dell’indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva, asseritamente liquidata in misura inferiore per più periodi tra il 2017 e il 2022. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile il CCNL privatistico anche a un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, escludendo che l’ARIF fosse legittimata a invocare le misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010, e interpretando l’accordo del 4.5.2011 nel senso che il calcolo della distanza chilometrica dovesse avvenire secondo il punto A. L’ARIF ricorre per cassazione con quattro motivi: con il primo contesta l’applicabilità del CCNL di diritto privato ai rapporti di lavoro presso soggetti pubblici e invoca la necessità di accordi stipulati con la partecipazione dell’ARAN e nel rispetto dei vincoli di spesa; con il secondo denuncia l’erronea interpretazione delle clausole collettive sostenendo che l’indennità sarebbe dovuta solo in caso di spostamento momentaneo tra luoghi di lavoro o trasferta, non per il tragitto casa-lavoro; con il terzo deduce la violazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica per gli enti inseriti nel conto economico consolidato, assumendo che ciò precluderebbe l’erogazione dell’indennità; con il quarto contesta il criterio di calcolo della distanza chilometrica, ritenendo applicabile il punto B dell’accordo del 4.5.2011 e non il punto A.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, per i rapporti di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici, la natura pubblica del rapporto non impedisce l’applicazione del CCNL di diritto privato limitatamente all’inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico. Dichiara inammissibili il secondo e il quarto motivo perché la ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione delle clausole collettive e dell’accordo del 4.5.2011, mentre la lettura della Corte d’appello è ritenuta logica e giuridicamente corretta. Dichiara infondato anche il terzo motivo, rilevando che la disciplina sul contenimento della spesa pubblica invocata non opera come divieto diretto nei confronti di regioni ed enti regionali in modo da neutralizzare automaticamente il contratto collettivo, ma va letta come principio di coordinamento della finanza pubblica. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario, e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 15 e 54 CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
La Corte ritiene che, nel rapporto di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici, tali disposizioni contrattuali siano applicabili quanto al trattamento economico e all’indennità chilometrica.
artt. 23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e 10.6.2014
Le clausole regionali sono rilevanti per la disciplina dell’indennità chilometrica e della distanza da assumere come base di calcolo.
art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità della materia alla competenza normativa statale e l’esigenza di allineamento al modello del pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non accoglie la censura.
art. 7-bis d.l. n. 120/2021 conv. in l. n. 155/2021
Invocato per sostenere che gli accordi applicabili ai rapporti di lavoro presso soggetti di diritto pubblico debbano essere stipulati con la partecipazione dell’ARAN e con richiami ai vincoli di spesa; la Corte non aderisce alla tesi del ricorrente.
art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010
La Corte esclude che questa disposizione precluda direttamente l’erogazione dell’indennità, osservando che non opera come divieto immediato per regioni ed enti regionali ma come principio di coordinamento della finanza pubblica.
È utilizzato per escludere che l’inclusione dell’ARIF tra gli enti pubblici nel conto economico consolidato comporti automaticamente l’inapplicabilità della disciplina contrattuale relativa all’indennità.
La Corte lo richiama per affermare che, nel lavoro privatizzato, il tema dell’acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto di fatto delle mansioni superiori è regolato dalle norme comuni del lavoro privatizzato, escludendo l’operatività della disciplina invocata nel senso preteso dal ricorrente.
La Corte richiama la norma a sostegno del rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenziale sulla portata dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo, a carico del ricorrente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici, la natura pubblica del datore di lavoro non impedisce l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato per ciò che attiene a inquadramento, mansioni esigibili e trattamento economico.
- Quando la censura in cassazione si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole contrattuali rispetto a quella motivatamente accolta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
- Le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica richiamate dal ricorrente non producono automaticamente l’invalidazione o la disapplicazione della clausola collettiva che prevede un trattamento economico, ove la norma abbia natura di principio di coordinamento della finanza pubblica e non di divieto immediatamente operativo nel singolo rapporto.
- In presenza di più possibili ricostruzioni della disciplina collettiva, la soluzione adottata dal giudice di merito va censurata solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata; non è sufficiente sostituire alla motivazione della sentenza una interpretazione alternativa del regolamento contrattuale.
- La corretta individuazione del criterio di calcolo di una indennità contrattuale deve avvenire interpretando sistematicamente l’accordo collettivo e verificando la portata temporale delle sue clausole, distinguendo tra disciplina immediatamente applicabile e disciplina differita a una successiva intesa.
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