Sentenza del 16/12/2025 n. 32847 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo una verifica fiscale, l’Ufficio notificò ad A.A., tra il 21 dicembre 2011 e il 27 marzo 2012, tre avvisi relativi alla società per gli anni 2006-2008, recuperando maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva, e tre avvisi personali Irpef per presunti utili extracontabili distribuiti ai soci di una società a ristretta base. A.A. contestò gli atti, sostenendo, tra l’altro, che la società era già estinta e che gli avvisi societari e quelli personali erano invalidi; contestò inoltre la presunzione di distribuzione, il calcolo del reddito di capitale e le sanzioni. La C.t.p. di Treviso accolse i ricorsi riuniti, ma la C.t.r. riformò la decisione e confermò gli atti. In Cassazione A.A. propose cinque motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato A.A. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 5.600 euro, oltre alle spese prenotate a debito; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo: dopo la cancellazione, gli ex soci succedono nei rapporti debitori della società ai sensi dell’art. 2495 c.c.; la riscossione di somme di liquidazione non è requisito per la loro qualità di successori e la prova di quanto eventualmente riscosso rileva nella fase di riscossione. Gli avvisi societari potevano quindi essere notificati al socio quale successore, senza che fosse necessario emettere gli atti impugnati ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973. È rimasta inoltre ferma la possibilità per il socio di contestare sia l’accertamento societario sia la presunzione di distribuzione. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in proporzione alle quote è applicabile, salva prova contraria; il socio può dimostrare, ad esempio, che i ricavi non furono realizzati o distribuiti, furono accantonati o reinvestiti, oppure che era estraneo alla gestione e alle informazioni societarie. Il secondo motivo è stato rigettato: la questione della tassazione limitata al 40% non risultava dedotta in appello e, comunque, tale percentuale non si applica agli utili extracontabili non dichiarati, poiché non vi è stata la doppia imposizione che giustifica la riduzione. Il quinto motivo sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile: A.A. non aveva riproposto in modo specifico in appello le relative questioni e non aveva censurato l’autonoma ragione di inammissibilità adottata dalla C.t.r.
Norme richiamate
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali
La cancellazione estingue la società, ma non elimina i debiti sociali: questi si trasferiscono ai soci. Il socio è successore per il fatto stesso di esserlo; l’eventuale limite delle somme riscosse in liquidazione incide sulla responsabilità patrimoniale, non sulla qualità di successore né, di per sé, sulla legittimazione processuale. La prova delle somme riscosse rileva in fase di riscossione.
Art. 36, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Diversa è, invece, l'ipotesi di responsabilità, prevista dall'art. 36, terzo comma, D.P.R. n. 602 del 1972 (non oggetto di contestazione con gli avvisi impugnato nel presente giudizio) la quale riguarda i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione; si tratta di responsabilità che non è di tipo successorio, come quella contemplata dall'art. 2495 cod. civ., ma che si aggiunge ad essa
Questa disposizione configura una responsabilità distinta e aggiuntiva rispetto alla successione prevista dall’art. 2495 c.c., riferita ai soci che abbiano ricevuto denaro o beni sociali nei periodi indicati o beni assegnati durante la liquidazione. Nel caso deciso gli avvisi non erano fondati su tale responsabilità.
Art. 47 T.U.I.R., nel testo vigente per i periodi d’imposta in esame
nel caso di società a ristretta base partecipativa e di utili extra-contabili, non opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili nella misura del 40 per cento del loro ammontare, di cui all'art. 47 t.u.i.r. nel testo all'epoca vigente, in quanto, essendo conseguiti in evasione di imposta, e non essendo quindi gli stessi mai stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non v'è stata
La riduzione al 40% prevista per i dividendi non dichiarati dalla società non si applica agli utili extracontabili presunti distribuiti ai soci: poiché tali utili non sono stati dichiarati né assoggettati a imposizione societaria, non ricorre la doppia imposizione da attenuare.
Art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario l'art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale
Le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello con chiarezza e specificità. Il semplice rinvio generico agli atti del primo grado equivale a rinuncia e impedisce di far valere quelle questioni nei gradi successivi.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di illegittima comminazione o determinazione della sanzione da parte dell'atto di accertamento non poteva essere dedotto sotto il profilo della violazione di legge, bensì eventualmente sotto quello dell'omesso esame, da parte del giudice, di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
La censura sulla legittima irrogazione o quantificazione della sanzione, quando riguarda l’omesso esame di un fatto discusso e decisivo, va formulata con il corretto vizio processuale previsto dal n. 5, non come violazione di legge.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se il contributo è dovuto.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese la estingue, ma non cancella automaticamente i rapporti debitori: gli ex soci possono essere destinatari di pretese creditorie come successori ai sensi dell’art. 2495 c.c.
- La prova che il socio abbia riscosso somme dalla liquidazione non è, secondo la decisione, necessaria per notificargli l’accertamento quale successore; l’eventuale limite quantitativo della responsabilità va verificato nella fase di riscossione.
- La responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. va distinta da quella prevista dall’art. 36, terzo comma, D.P.R. 602/1973, che riguarda specifiche attribuzioni di denaro o beni al socio e si aggiunge alla prima.
- Per le società a ristretta base, i maggiori utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle quote. Il socio può vincere la presunzione fornendo prova concreta del mancato conseguimento o della mancata distribuzione, dell’accantonamento o reinvestimento degli utili, dell’appropriazione da parte di altri o della propria estraneità alla gestione e alle informazioni societarie.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non comporta l’applicazione automatica della tassazione al 40% prevista per i dividendi: tale riduzione non opera quando gli utili non sono stati dichiarati dalla società e manca quindi una doppia imposizione da mitigare.
- Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e riconoscibile; un richiamo generico agli atti precedenti può comportare rinuncia definitiva.
- In Cassazione occorre censurare tutte le autonome ragioni che sorreggono la decisione. Se resta non impugnata una ragione sufficiente a sostenerla, la censura delle altre motivazioni non può modificarne l’esito.
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