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Sentenza

Sentenza del 16/12/2025 n. 32732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo al 2013, con cui l’Agenzia contestava fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e recuperava maggiori imponibili IRES e IRAP per 226.714 euro e IVA per 48.313 euro. L’Ufficio aveva poi annullato in autotutela il recupero dell’IVA detratta, sostituendolo con la sanzione prevista dall’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. La società sosteneva che le operazioni fossero effettive e aveva impugnato l’accertamento. Dopo la decisione d’appello sfavorevole, ricorreva in Cassazione con due motivi, ma il Collegio non ne ha esaminato il merito: la questione decisiva era l’effetto della proposta di definizione accelerata comunicata il 4 novembre 2023 e della mancata tempestiva istanza di decisione entro quaranta giorni.

La decisione

La CTP di Pescara aveva accolto il ricorso della società il 25 settembre 2018, ritenendo non sufficienti gli indizi dell’Ufficio. La CTR dell’Abruzzo, sezione di Pescara, aveva accolto l’appello dell’Agenzia con sentenza n. 470/7/22 del 18 luglio 2022, giudicando gravi, precisi e concordanti gli elementi sulle fatture fittizie e non decisiva l’assoluzione penale pronunciata dal GUP. In Cassazione, la proposta di definizione accelerata del 31 ottobre 2023 fu comunicata il 4 novembre; non essendo stata presentata entro il 14 dicembre l’istanza di decisione, il 18 dicembre fu emesso decreto di estinzione. La successiva istanza di fissazione dell’udienza, depositata il 27 dicembre, non consentiva di riaprire il merito: poteva servire soltanto a contestare eventuali errori procedurali nella formazione dell’estinzione e a verificare la soccombenza virtuale ai fini delle spese. La Corte ha ritenuto regolare il decreto, confermandolo anche quanto alla condanna alle spese già disposta a carico della ricorrente; ha compensato integralmente le spese della fase successiva. Non ha quindi deciso nel merito i due motivi di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell' art. 380 bis , comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391 , terzo comma, cod. proc. civ., è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

    La mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta determina l’estinzione del ricorso come rinuncia tacita. La successiva istanza di fissazione dell’udienza non riapre il merito: è ammessa per contestare un vizio procedurale che abbia inciso sulla formazione dell’estinzione o per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

  • Art. 391, terzo comma, c.p.c.

    Invero, anche col meccanismo introdotto dalla ricordata modifica dell' art. 380-bis , cod. proc. civ., a seguito della proposta di definizione accelerata per poter discutere il merito del ricorso occorre proporre istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta stessa, in difetto lo stesso può essere esaminato appunto solo previa verifica dell'illegittimità del decreto di estinzione.

    L’istanza prevista dopo il decreto di estinzione non equivale all’istanza tempestiva di decisione necessaria per proseguire il giudizio di Cassazione. In assenza di quest’ultima, il merito resta precluso, salvo che venga dimostrata l’illegittimità del decreto estintivo.

  • Art. 91 e seguenti c.p.c.

    La Corte ha mantenuto la condanna alle spese contenuta nel decreto di estinzione, applicando la regola per cui il rinunciante rimborsa le spese alla controparte vittoriosa; non ha ravvisato circostanze specifiche che giustificassero una deroga. Ha invece compensato le spese della successiva fase per la parziale novità della questione affrontata.

  • Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 87/2024

    D'altronde è pacifico che nella specie l'assoluzione avvenne a mezzo di sentenza del g.u.p. in esito a udienza preliminare, e dunque al di fuori dell'ipotesi prevista dalla nuova disciplina (circa la diretta incidenza dell'accertamento penale su quello proprio del giudizio tributario), che fa espresso riferimento alla sola sentenza dibattimentale di assoluzione.

    La nuova efficacia dell’assoluzione penale nel giudizio tributario riguarda, secondo la Corte, la specifica ipotesi della sentenza dibattimentale di assoluzione. Non si applica all’assoluzione pronunciata dal GUP in udienza preliminare; inoltre, la novella entrata in vigore il 29 giugno 2024 non modifica la valutazione delle spese, riferita alla situazione esistente al momento dell’estinzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di Cassazione soggetto all’art. 380-bis c.p.c., chi intende ottenere una decisione sul merito deve presentare l’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata. Una successiva istanza di fissazione dell’udienza non recupera il termine né riapre il merito.
  • Dopo il decreto di estinzione, l’istanza di fissazione dell’udienza può contestare errori procedurali che abbiano inciso sulla formazione dell’estinzione e consentire la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese; non consente un nuovo esame delle censure di merito.
  • La regolarità delle comunicazioni e il calcolo del termine sono decisivi: se la proposta è stata comunicata correttamente e il termine di quaranta giorni è decorso senza istanza di decisione, l’estinzione può essere confermata.
  • La disciplina sopravvenuta sull’efficacia dell’assoluzione penale nel processo tributario non si estende automaticamente a ogni tipo di assoluzione: nel caso deciso la norma riguardava la sentenza dibattimentale, non quella del GUP pronunciata in udienza preliminare.

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