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Sentenza

Sentenza del 16/12/2025 n. 32742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1063/2019, che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2012. L’avviso imputava alla contribuente, in proporzione alla sua partecipazione indiretta nella Nusco Spa, utili extracontabili per € 435.716, accertati e definiti dalla società con adesione del 7 dicembre 2016. L’Agenzia deduceva, da un lato, la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le presunzioni di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa fossero applicabili; dall’altro, contestava l’opponibilità al Fisco della cessione delle quote della contribuente, avvenuta il 5 ottobre 2012 e iscritta nel Registro delle imprese il 22 novembre 2012, prospettando un abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla presunta distribuzione degli utili extracontabili, ha ritenuto la decisione della CTR conforme all’orientamento di legittimità secondo cui, quando cambia la compagine di una società di capitali a ristretta base partecipativa nel corso dell’esercizio, gli utili extracontabili sono imputabili esclusivamente a chi è socio alla chiusura dell’esercizio, non ripartiti tra socio uscente e subentrante in base alla durata della partecipazione. La censura sull’abuso del diritto e sull’inopponibilità della cessione è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza d’appello e l’Agenzia non aveva indicato dove l’avesse sollevata nei precedenti gradi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, considerato il consolidamento successivo del precedente orientamento; escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 157 del testo unico sulle spese di giustizia.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    la sola condizione che siano gravi, precise e concordanti, consente di provare l'avvenuta distribuzione ai soci, pro quota, dei ricavi extracontabili accertati in capo alle società caratterizzate da una ristretta base partecipativa.

    La disposizione può fondare presunzioni sulla distribuzione ai soci dei ricavi extracontabili, ma nel caso concreto la Corte non ne ha esaminato il merito: ha dichiarato inammissibile la censura perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    In definitiva, il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità ed il ricorso non offre elementi sufficienti per una rimeditazione del diritto vivente, limitandosi a riproporre argomenti espressi in statuizioni più risalenti.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorrente non offre ragioni sufficienti per modificarne l’orientamento.

  • Art. 360 c.p.c.

    qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

    Una questione nuova, che richiede accertamenti di fatto e non è stata affrontata nella sentenza impugnata, può essere proposta in cassazione solo se il ricorrente indica che l’aveva già dedotta nel merito e specifica in quale atto; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Art. 157 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

    La Corte ha applicato la disposizione per escludere, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa, se la compagine sociale cambia durante l’esercizio, l’imputazione segue la qualità di socio alla chiusura dell’esercizio: non si ripartiscono gli utili tra uscente e subentrante in base ai mesi di partecipazione, perché la produzione del reddito non è necessariamente uniforme nel tempo.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non implica che questi siano imputabili a chiunque abbia detenuto quote in un qualsiasi momento dell’esercizio: occorre considerare il principio individuato dalla giurisprudenza per il socio presente alla chiusura dell’esercizio.
  • In cassazione, una censura che dipende da una questione fattuale non affrontata dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto dei precedenti gradi aveva sollevato quella questione.
  • Ai fini dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la conformità della decisione all’orientamento di legittimità va valutata al momento della decisione sul ricorso; pertanto, può rilevare anche un orientamento consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.

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