Cassazione Civile, Ordinanza n. 10928/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, deducendo l’omessa o invalida notifica della cartella stessa, anche sotto il profilo della notificazione via PEC. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e rilevando che la cartella non risultava validamente notificata per mancanza della ricevuta di avvenuta consegna. La concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi sul valore probatorio della documentazione prodotta a dimostrazione della regolarità della notifica via PEC; 2) omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver esaminato l’eccezione di decadenza e inammissibilità dell’impugnazione; 3) violazione delle norme sulla notifica della cartella e sulla validità della prova documentale (art. 26 d.P.R. n. 602/1973, art. 6 d.P.R. n. 68/2005, art. 23 d.lgs. n. 82/2005); 4) violazione dell’art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto ammissibile il ricorso contro l’estratto di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbendo di fatto le ulteriori censure. Ha applicato lo ius superveniens rappresentato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, interpretato dalle Sezioni Unite nel senso che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella non validamente notificati è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato. Poiché la società contribuente, nel controricorso, non ha allegato né dimostrato alcun interesse ad agire nei termini richiesti dalla nuova disciplina, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
omesso esame di un fatto decisivo
norma invocata per censurare l’omesso esame del valore probatorio della documentazione relativa alla notifica via PEC.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
omessa valutazione del motivo di decadenza e di inammissibilità della impugnazione
norma invocata per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
richiamato in relazione all’omessa pronuncia su una questione rilevante devoluta al giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005, dell’art. 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005
invocato per contestare la ritenuta insussistenza della prova della notifica della cartella via PEC.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata sulle modalità di notifica della cartella di pagamento.
norma richiamata sulle ricevute e sul valore della notificazione via PEC.
norma richiamata in tema di validità e prova del documento informatico e delle copie.
art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992
norma invocata per affermare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile
la Corte lo applica nei processi pendenti e lo legge come norma che specifica l’interesse ad agire per la diretta impugnazione di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata solo in casi tipizzati di pregiudizio.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
norma introduttiva della nuova disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, applicata ai processi pendenti.
legge di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
uno dei casi tipizzati di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lettera a), regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per il caso del pregiudizio nella riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato.
richiamato per la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie.
richiamato per la riscossione dei crediti contributivi e previdenziali.
richiamato per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le regole dell’esazione delle imposte dirette.
art. 206 d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato in tema di riscossione delle sanzioni amministrative.
richiamato con riferimento al deposito di documentazione in sede di legittimità per allegare l’interesse ad agire sopravvenuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico riepilogativo e non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge; in assenza di tale dimostrazione l’azione è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
- La disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti perché incide su una condizione dell’azione, cioè l’interesse ad agire, fino al momento della decisione.
- Quando il pregiudizio richiesto dalla norma sopravvenuta non è allegato e provato, la cassazione può definire la causa senza rinvio dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario.
- La prova della notifica e la regolarità della documentazione diventano irrilevanti se manca a monte il presupposto dell’interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
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