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Sentenza

Sentenza del 29/04/2024 n. 11359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la rendita catastale di una centrale geotermica censita in categoria D/1, rettificata dall’Agenzia in seguito alla dichiarazione DOCFA della società. La CTR Toscana aveva escluso dalla stima alcune componenti, tra cui i pozzi di estrazione e reiniezione, ritenendoli riferibili a una miniera e non alla centrale. L’Agenzia ha contestato tale esclusione. Le società, con sei motivi incidentali, hanno dedotto: carenza di motivazione dell’avviso; extrapetizione sui carriponte; illegittima inclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori; omessa valutazione della perizia e sovrastima dei costi/deprezzamento; omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla rendita. La Corte ha inoltre chiarito che, trattandosi di rendita riferita al 2014, si applica la disciplina anteriore alla legge n. 208/2015, non retroattiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: secondo i criteri applicabili al 2014, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione sono componenti essenziali e inscindibili del processo di produzione elettrica e concorrono alla rendita della centrale, non essendo riconducibili a una miniera. Ha respinto il ricorso incidentale: infondata la censura sulla motivazione dell’avviso, poiché la stima DOCFA e gli elementi del procedimento partecipato rendevano comprensibili le ragioni della rettifica; inammissibile per difetto d’interesse la doglianza sui carriponte; infondate le contestazioni sull’inclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori; respinte le censure sulla perizia e sull’art. 115 c.p.c., perché dirette a una rivalutazione del merito e generiche; infondata l’omessa pronuncia, poiché le contestazioni erano state esaminate, salvo quelle sui costi e sul deprezzamento dei pozzi, non valutate perché questi erano stati esclusi dalla stima. Sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per verificare la correttezza della rendita attribuita ai pozzi e decidere le relative contestazioni ancora pendenti, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. A carico delle società ricorrenti incidentali è stato dichiarato dovuto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-24

    La limitata efficacia retroattiva per la sola annualità 2016, subordinata alla necessità della presentazione di variazioni catastali entro la data indicata dalla norma citata, suffraga l'interpretazione normativa secondo la quale, in mancanza della dichiarazione del privato, l'amministrazione finanziaria non può, di imperio, provvedere all'aggiornamento dei dati catastali di tutti gli impianti produttivi ubicati sul territorio di pertinenza.

    La riforma degli «imbullonati» opera dal 1° gennaio 2016 e, per la limitata retroattività al 2016, presuppone la presentazione dell’atto di aggiornamento da parte dell’intestatario entro il termine previsto. Non si applica alla rendita riferita al 2014 e non autorizza l’Amministrazione a rideterminare d’ufficio, in via generalizzata, le rendite pregresse.

  • D.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla legge n. 88/2005

    In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell' art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005 , conv. dalla l. 88 del 2005 , applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita

    Per la disciplina applicabile alla fattispecie, le componenti impiantistiche che sono essenziali alla produzione energetica e non separabili senza compromettere la funzione della centrale concorrono alla descrizione catastale dell’unità e alla determinazione della rendita.

  • Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    La stabilità e l’assicurazione al suolo sono elementi rilevanti per qualificare una costruzione come immobile urbano; la valutazione catastale va coordinata con l’autonomia funzionale e reddituale del bene.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

    L’unità immobiliare catastale può comprendere un insieme di beni e impianti, purché presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; la nozione non è limitata al fabbricato in senso materiale.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    Si tratta di interpretazione [...] che risulta ulteriormente avvalorata dall' art. 1 , comma 244, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle " istruzioni di cui alla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012 , concernente la 'Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi'"

    Il criterio tecnico-estimativo richiamato dalla legge considera rilevanti gli impianti essenziali, fissi e stabili nel tempo, funzionali alla destinazione produttiva dell’immobile.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701 e art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (procedura DOCFA)

    in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del cl. l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993 , e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento [...] costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente

    Nella procedura DOCFA relativa a immobili del gruppo D, la stima diretta dell’Ufficio può fondare la motivazione dell’avviso anche senza essere riprodotta o allegata, se il contribuente l’ha conosciuta o può conoscerla agevolmente nel procedimento partecipato.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La censura basata sull’obbligo di motivazione è stata respinta: nel caso concreto l’avviso conteneva gli elementi descrittivi e valutativi idonei a rendere percepibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della rettifica.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    La norma non consente di trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova valutazione del merito in Cassazione. La perizia di parte è un’allegazione tecnica e non ha autonomo valore probatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Le censure in Cassazione sono state esaminate secondo i rispettivi vizi dedotti: violazione di legge per la rilevanza catastale delle componenti e, quanto ai vizi processuali, controllo su extrapetizione e omessa pronuncia; la doglianza sui carriponte è stata dichiarata inammissibile per difetto d’interesse.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per le rendite catastali riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 2016, la disciplina innovativa della legge n. 208/2015 non si applica retroattivamente; va individuata la normativa vigente nel periodo cui si riferisce la rendita.
  • Nel regime previgente, un impianto che contribuisce in modo essenziale, stabile e inscindibile alla funzione produttiva dell’immobile può concorrere alla rendita catastale anche se è mobile o collocato nel sottosuolo. Conta la funzione concreta nell’unità produttiva, non soltanto la sua collocazione o la denominazione attribuitagli.
  • I pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, insieme ai vapordotti, alternatori e trasformatori, sono rilevanti per la rendita di una centrale geotermica quando costituiscono componenti indispensabili del ciclo di produzione energetica.
  • Per accedere alla rideterminazione prevista dalla riforma del 2015 per immobili già censiti è necessaria la dichiarazione di aggiornamento catastale prevista dalla legge; la sola pendenza di una procedura DOCFA avviata prima della riforma non determina automaticamente l’applicazione dei nuovi criteri.
  • Negli accertamenti DOCFA per immobili del gruppo catastale D, la motivazione può risultare dalla stima diretta e dagli elementi conoscibili nel procedimento partecipato; l’assenza di riproduzione o allegazione della stima non comporta automaticamente un difetto motivazionale.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei costi limitandosi a contrapporre una perizia di parte alle valutazioni del giudice di merito: le contestazioni devono individuare specificamente l’errore giuridico o processuale.

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