Sentenza del 29/04/2024 n. 11351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento, relativo all’Irpef 2006, contestava a C.C. maggiori redditi sulla base di operazioni bancarie non giustificate effettuate sul suo conto personale dopo il fallimento. L’avviso era stato notificato soltanto a C.C., mentre la cartella per iscrizione provvisoria era stata notificata anche alla Curatela, che non aveva ricevuto l’atto presupposto. La CTP di Benevento aveva annullato avviso e cartella, ritenendo che il fallito fosse privo di capacità processuale e che l’atto dovesse essere notificato al curatore; la CTR aveva confermato. L’Agenzia ha contestato, tra l’altro, l’omessa comunicazione del fallimento, la pronuncia ultra petita, la mancata impugnazione dell’avviso da parte della Curatela, la perdita della capacità processuale del fallito e la valutazione delle presunzioni bancarie. La Curatela ha eccepito in via incidentale l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e ha rigettato il secondo motivo (nessuna pronuncia ultra petita: la capacità processuale era questione rilevabile d’ufficio), il primo (la comunicazione prevista ai fini IVA non incide sull’opponibilità del fallimento; rileva la disciplina dell’art. 17 l. fall.), e il terzo (la Curatela poteva impugnare la sola cartella facendo valere l’omessa notifica dell’atto presupposto). Ha accolto il quarto e il quinto motivo: il fallito conserva legittimazione a impugnare un atto relativo a redditi generati da attività svolta in proprio dopo il fallimento; l’attività personale non è astrattamente preclusa e la capacità processuale non viene meno in modo assoluto. Ha accolto anche il sesto motivo: per le movimentazioni bancarie opera la presunzione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e il contribuente deve fornire una giustificazione analitica dei singoli movimenti, mentre la CTR aveva applicato erroneamente l’onere probatorio. Il ricorso incidentale condizionato della Curatela è stato dichiarato inammissibile perché la Curatela era risultata vittoriosa in appello e le questioni assorbite potranno essere riproposte in rinvio. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per decidere nel merito l’avviso nei confronti del solo C.C. e provvedere sulle spese di legittimità. Nessun importo d’imposta o sanzione è indicato. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Il regime di opponibilità del fallimento ai terzi, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate, è dettato dall' art. 17 legge fall. che prevedeva, nel testo applicabile ratione temporis, la comunicazione dell'estratto al regime delle imprese.
L’opponibilità del fallimento ai terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria, è regolata dalla comunicazione prevista dall’art. 17 l. fall.; la mancata comunicazione IVA invocata dall’Ufficio non determina, di per sé, l’inopponibilità del fallimento.
Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall' art. 19 , comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 , di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo.
Se l’atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può scegliere di impugnare soltanto l’atto consequenziale notificatogli, deducendo l’omissione, oppure impugnare anche l’atto presupposto e contestarne i vizi.
Artt. 42, 43, 44 e 46 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'accertamento colpisca redditi generati dall'attività svolta dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare l'atto impositivo.
La perdita della capacità processuale conseguente al fallimento non è assoluta. Il fallito è legittimato a impugnare l’atto che riguarda redditi prodotti da attività svolta in proprio dopo la dichiarazione di fallimento; l’attività personale non è astrattamente preclusa, pur restando distinta la questione dell’acquisizione alla massa dei beni e delle relative passività.
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dall' art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 , - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall' art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici - sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
Le movimentazioni bancarie costituiscono presuntivamente elementi positivi di reddito, salvo prova contraria del contribuente. Per superare la presunzione non basta una spiegazione generica: occorre una prova analitica che dimostri che i movimenti sono già stati dichiarati oppure non si riferiscono a operazioni imponibili, indicando provenienza, destinazione e causale dei singoli movimenti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il fallimento non elimina in assoluto la capacità processuale del fallito: occorre verificare se la controversia riguarda rapporti e redditi rientranti nella procedura oppure un’attività svolta personalmente dopo la dichiarazione di fallimento. Per gli atti impositivi relativi a quest’ultima, il fallito è legittimato a impugnare.
- L’avviso relativo a redditi personali prodotti dopo il fallimento non diventa inefficace nei confronti del contribuente per il solo fatto che non sia stato notificato al curatore; la legittimazione del fallito va valutata in relazione alla natura e al periodo del rapporto d’imposta.
- Per contestare la cartella quando manca la notifica dell’atto presupposto, è possibile impugnare la sola cartella e far valere tale omissione, senza che sia sempre necessario impugnare contestualmente anche l’atto non notificato.
- Negli accertamenti bancari, spetta al contribuente giustificare analiticamente le singole operazioni contestate, provando che sono già state considerate nella dichiarazione o che non hanno rilevanza imponibile; una mera spiegazione generale o l’indicazione ipotetica di un collegamento con un’attività altrui non è sufficiente.
- Le questioni rimaste assorbite non possono fondare un ricorso incidentale condizionato della parte integralmente vittoriosa nel merito; possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio se il ricorso principale viene accolto.
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