Sentenza del 29/04/2024 n. 11329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento catastale n. 56806 del 2016, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Grosseto dopo la DOCFA presentata il 30 dicembre 2014 per una centrale geotermica nel Comune di Santa Fiora. È in discussione la rendita catastale applicabile sino al 31 dicembre 2015, quindi secondo la disciplina anteriore alla legge n. 208 del 2015. L’Agenzia ha sostenuto che pozzi di estrazione e reiniezione, vapordotti, alternatori e trasformatori, in quanto componenti essenziali e non separabili del ciclo di produzione energetica, dovessero concorrere alla rendita. Le società, con ricorso incidentale, hanno contestato la motivazione dell’avviso e la rilevanza catastale dei componenti, oltre alla stima dei costi, al deprezzamento per vetustà e alla quantificazione della rendita.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale. Ha affermato che, per il periodo fino al 31 dicembre 2015, pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori funzionali al ciclo produttivo concorrono alla rendita catastale, se componenti essenziali e non separabili senza pregiudicare la funzione della centrale; dal 1° gennaio 2016 opera invece la diversa disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, non retroattiva. I motivi incidentali sulla rilevanza catastale dei componenti sono stati rigettati; è stato rigettato anche quello sulla motivazione dell’avviso, ritenuta adeguata secondo le regole applicabili agli accertamenti conseguenti a DOCFA, e sulla prova della rilevanza dei beni, trattandosi di questione giuridica. La censura relativa alla perizia e alla violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile: contestava in sostanza la valutazione di genericità delle difese e la perizia di parte è un’allegazione tecnica, non una prova autonoma. La sentenza d’appello, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per una nuova valutazione, comprese le questioni assorbite sulla stima dei pozzi, e per la liquidazione delle spese. È stato inoltre dichiarato dovuto, se sussistono i presupposti, un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
Art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito dalla legge n. 88 del 2005
in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell' art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005 , conv. dalla legge n. 88 del 2005 , applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita
Per la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2015, concorrono alla rendita catastale i componenti della centrale geotermica essenziali e non separabili senza pregiudicare la produzione di energia, indipendentemente dalla loro collocazione o dal fatto che siano nel sottosuolo.
Legge n. 208 del 2015
Al contrario, tutte le parti impiantistiche non rilevano più, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016 , che non ha efficacia retroattiva
La nuova disciplina esclude dalla stima catastale, dal 1° gennaio 2016, le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo; non si applica retroattivamente ai periodi precedenti.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate
Negli accertamenti catastali conseguenti a DOCFA, la motivazione può limitarsi ai dati oggettivi e alla classe attribuita se l’Ufficio non modifica i fatti dichiarati e diverge solo nella valutazione economica; se invece contesta gli elementi fattuali, deve indicare più specificamente le differenze.
Art. 115 c.p.c.
Per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove o con l’omessa menzione di ogni elemento istruttorio: occorre allegare che il giudice abbia fondato la decisione su prove introdotte di propria iniziativa fuori dai poteri consentiti.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
la conformità della sentenza al modello di cui all' art. 132 , n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione
La sentenza deve esporre in modo conciso gli elementi fattuali e giuridici che sostengono la decisione, ma non deve discutere singolarmente ogni prova o argomento difensivo.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
Una volta esaminato il fatto storico decisivo, la mancata trattazione esplicita di singoli elementi di prova non basta a integrare il vizio di omesso esame.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del dell' art 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per accertamenti catastali relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 2016, le componenti impiantistiche indispensabili e non separabili dal ciclo di produzione di una centrale possono concorrere alla rendita, anche se mobili, sotterranee o collocate in diverse fasi del processo produttivo.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che esclude dalla stima determinati impianti produttivi, opera dal 1° gennaio 2016 e non va applicata retroattivamente.
- In una procedura DOCFA, se l’Ufficio accetta i fatti dichiarati e modifica solo la valutazione economica, la motivazione dell’avviso può essere sintetica; se disattende elementi fattuali, deve spiegare le differenze riscontrate.
- La perizia di parte è normalmente un’allegazione tecnica difensiva e non una prova autonoma: il giudice non è tenuto a confutarla analiticamente se motiva la decisione sulla base di valutazioni incompatibili con essa.
- Per denunciare in Cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. non è sufficiente lamentare che una prova sia stata valutata male o non sia stata espressamente citata: occorre indicare l’uso di prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri del giudice.
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