Cassazione Civile, Ordinanza n. 31560/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, sulla base di PVC, per l’anno d’imposta 2013, con recupero di maggiori ricavi non dichiarati tramite metodo analitico-induttivo ai fini IRES, IVA e IRAP. Conseguentemente furono notificati avvisi ai soci, per il maggior reddito di partecipazione imputato ai sensi dell’art. 5 T.U.I.R. La CTP accolse integralmente i ricorsi, escludendo che la sola antieconomicità di un solo esercizio bastasse a fondare la presunzione. La CTR riformò in parte, ritenendo invece accertati i maggiori ricavi, sebbene in misura inferiore a quella inizialmente indicata dall’Ufficio. I ricorrenti hanno impugnato la decisione di appello deducendo: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’antieconomicità della gestione era giustificata dalla presenza di altre attività commerciali del medesimo nucleo familiare e dalla crisi economica; (2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., per asserita illegittima doppia presunzione e uso di un dato di comune esperienza sulla quantità di caffè necessaria per una tazzina; (3) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., per motivazione apparente della sentenza di merito, asseritamente limitata a un mero rinvio alle difese dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha esaminato i tre motivi e li ha respinti. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la commistione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. e, comunque, per difetto di specificità e di confronto con la ratio della decisione impugnata. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la CTR aveva illustrato, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito e richiamato parametri tecnici e criteri ministeriali. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l’accertamento si fondava su dati certi e su parametri tecnici desunti dalle metodologie di controllo ministeriali, non su un fatto notorio impropriamente introdotto dal giudice; conseguentemente, incombeva sui contribuenti la prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile anche per antieconomicità della gestione, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Richiamato come norma di riferimento per l’accertamento ai fini IVA secondo logiche presuntive analoghe a quelle delle imposte dirette.
Fondamento dell’imputazione ai soci del maggior reddito di partecipazione derivante dall’accertamento effettuato nei confronti della società di persone.
La prova contraria dei fatti posti a base della presunzione fiscale incombe sul contribuente, una volta che l’Ufficio abbia fornito presunzioni qualificate.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; nel caso concreto il dato tecnico sulla resa del caffè è stato valorizzato come presunzione qualificata.
La doglianza sul suo uso è stata respinta perché la CTR non ha introdotto fatti estranei, ma ha tratto il convincimento da elementi tecnici e probatori già in atti.
La motivazione della sentenza tributaria di merito è stata ritenuta sufficiente perché analitica e non meramente apparente.
La motivazione non è apparsa mancante o solo apparente, essendo stato superato il minimo costituzionale di motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga censure di violazione di legge e vizio motivazionale senza separarle in modo chiaro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che mescoli in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice di legittimità non può essere chiamato a ricostruire autonomamente il contenuto giuridico delle doglianze.
- L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando la stessa sia sostanzialmente inattendibile e incoerente con criteri di ragionevolezza, ivi compreso il profilo dell’antieconomicità.
- Nei controlli fiscali, l’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici qualificate tratte da dati certi e da parametri tecnici o metodologie di controllo ufficiali; in tal caso il contribuente ha l’onere di offrire specifica prova contraria.
- Non integra di per sé motivazione apparente una sentenza che aderisca alle argomentazioni dell’Ufficio, purché espliciti gli elementi di fatto e i passaggi logici essenziali posti a base della decisione.
- L’antieconomicità della gestione, da sola, può costituire indizio idoneo a sorreggere l’accertamento fiscale se inserita in un quadro presuntivo complessivamente coerente e non specificamente smentito dal contribuente.
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