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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35055/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna risarcitoria per danno erariale pronunciata nei confronti di un ex sindaco, ritenuto responsabile, a titolo doloso, per avere conferito a un professionista esterno un incarico di coordinatore tecnico della Cabina di Regia comunale per il biennio 2010/2011, per un importo complessivo superiore a 168.000 euro, nonostante la ritenuta inconsistenza dell’apporto professionale e l’assunta illegittimità del conferimento in violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. Il ricorrente aveva proposto revocazione avverso la precedente sentenza contabile, deducendo che la Corte dei conti avrebbe omesso di considerare gli accertamenti contenuti nella sentenza penale di primo grado e le relative dichiarazioni testimoniali. Rigettata la revocazione, egli ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale: sosteneva che il giudice contabile, qualificando illegittima e fonte di danno l’istituzione della Cabina di Regia e la nomina del coordinatore, avrebbe invaso il merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, in contrasto con il limite del sindacato contabile sulle scelte discrezionali, e avrebbe inoltre ristretto indebitamente la portata della norma che tutela tali scelte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti resa su revocazione, la questione di giurisdizione possa riguardare solo il potere di decidere sulla revocazione e non possa estendersi alla precedente decisione di merito. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente miravano in realtà a contestare il modo in cui il giudice contabile aveva valutato i presupposti della revocazione e i fatti di causa, cioè errori eventualmente in iudicando o in procedendo, ma non uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. Pertanto, la Corte ha confermato che la Corte dei conti aveva operato entro la propria giurisdizione e ha chiuso il giudizio senza spese, dando atto dei presupposti per il contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 202, primo comma, d.lgs. 174/2016

    delimita i presupposti della revocazione nel processo contabile; la Corte osserva che la verifica del giudice di revocazione resta interna alla sua giurisdizione quando esclude l’errore di fatto e qualifica la doglianza come errore di valutazione giuridica.

  • art. 7, sesto comma, d.lgs. 165/2001

    richiamato come norma asseritamente violata nel conferimento dell’incarico esterno, posto a fondamento della responsabilità erariale.

  • art. 1, primo comma, l. 20/1994

    invocato dal ricorrente per sostenere il limite al sindacato contabile sulle scelte discrezionali dell’amministrazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 323 c.p.

    citato nel passaggio dedicato all’irrilevanza penale sopravvenuta dell’abuso d’ufficio, a seguito della modifica normativa che incide sulla rilevanza della violazione di norme generali e astratte che lascino margini di discrezionalità.

  • art. 23, primo comma, d.l. n. 76 del 2020

    richiamato come disposizione che ha modificato l’art. 323 c.p., incidendo sulla rilevanza penale di alcune violazioni normative.

  • art. 97 Cost.

    citato nel ragionamento sulla rilevanza penale della condotta e sui margini di discrezionalità amministrativa.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per la fase camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini dell’eventuale raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti pronunciata su revocazione, il controllo di giurisdizione riguarda soltanto il potere di decidere sulla revocazione e non consente di rimettere in discussione la precedente decisione di merito.
  • La deduzione di eccesso di potere giurisdizionale non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si contestano in realtà errori di valutazione dei fatti o di diritto compiuti dal giudice contabile nell’esame della revocazione.
  • Il difetto assoluto di giurisdizione sussiste solo se il giudice contabile invade la sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, oppure se nega in astratto la propria giurisdizione; non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio della giurisdizione entro i limiti interni del potere attribuito.
  • La qualificazione di una doglianza come errore di fatto revocatorio o come errore di valutazione giuridica appartiene al sindacato interno del giudice della revocazione e non integra, di per sé, uno sconfinamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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