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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35447/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da atti di recupero di crediti d'imposta per investimenti, relativi agli anni 2004-2007, emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata poi fallita, con contestazione dell'agevolazione per asserita mancanza dei presupposti di legge, in particolare per il mancato raggiungimento della soglia minima di investimenti prevista dalla L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della società, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio sotto il profilo procedimentale e sostanziale. L'erede del socio unico e liquidatore della società, assumendo di avere interesse a impugnare la sentenza d'appello per l'inerzia della curatela fallimentare, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, nonché di norme sul potere di accertamento e sulla motivazione dell'atto, deducendo l'emissione troppo ravvicinata dell'atto rispetto al processo verbale di constatazione, l'incompetenza della Direzione regionale e il difetto di motivazione; 3) omessa valutazione delle prove offerte dalla società circa l'effettivo ammontare degli investimenti; 4) nullità dell'atto per vizio di sottoscrizione, assumendo che fosse firmato da funzionario privo di valida qualifica dirigenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Agenzia circa il difetto di legittimazione processuale e di interesse ad agire del ricorrente, poiché nel giudizio d'appello era parte la curatela fallimentare della società e l'inerzia degli organi fallimentari non consente all'erede del socio unico di sostituirsi alla curatela nella proposizione dell'impugnazione. La Corte ha distinto la titolarità della partecipazione sociale dalla rappresentanza/gestione dell'ente e ha osservato che, ove venga meno il legale rappresentante di un ente collettivo, il rimedio corretto è la richiesta di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la proposizione del ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia/ultra o extra petita

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata a fondamento delle doglianze

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    invocato per contestare la tempestività dell'atto emesso dopo il processo verbale di constatazione

  • art. 7, comma 13, L. 29 ottobre 1991, n. 358

    richiamato nei motivi relativi al procedimento di accertamento

  • L. 311/2004

    richiamata in relazione al potere di accertamento e alla motivazione dell'atto

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato per la dedotta invalidità e sottoscrizione dell'atto impositivo

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato nei motivi concernenti la validità dell'atto di recupero

  • art. 43 legge fallimentare

    evocato dalla Corte nel richiamo alla legittimazione del fallito in presenza di inerzia degli organi fallimentari

  • art. 16 d.P.R. n. 636/1972

    richiamato dalla Corte nella giurisprudenza sulla legittimazione processuale del fallito

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa e tutela giurisdizionale

  • art. 78 c.p.c.

    indicato come rimedio per la nomina del curatore speciale quando manchi il rappresentante dell'ente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'inerzia della curatela fallimentare non attribuisce automaticamente al socio, anche se unico e già liquidatore, la legittimazione straordinaria a proporre l'impugnazione avverso la decisione resa nei confronti della società fallita.
  • Occorre distinguere tra la titolarità delle quote sociali e la rappresentanza/gestione dell'ente: l'erede del socio può subentrare nella partecipazione, ma non assume per ciò solo il potere di rappresentare processualmente la società.
  • Se viene meno il legale rappresentante di un ente collettivo, il soggetto interessato deve attivare la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. anziché proporre direttamente l'impugnazione in assenza di titolo rappresentativo.
  • La legittimazione del fallito ad agire contro l'atto impositivo in caso di inerzia degli organi fallimentari è eccezionale e riguarda il fallito stesso, non automaticamente terzi quali l'erede del socio o del liquidatore.
  • La carenza di legittimazione processuale comporta l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame dei motivi di merito e procedurali dedotti contro l'atto tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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