Cassazione Civile, Ordinanza n. 36305/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La procedura fallimentare, quale parte contribuente, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2013. L’accertamento era stato emesso in via induttivo-analitica ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della frammentarietà dei dati acquisiti dal curatore. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che l’Ufficio avesse fondato legittimamente la pretesa su molteplici indizi: rimanenze di magazzino difformi da quelle contabili, confronto tra prezzi di acquisto e di vendita, dati del modello 770, spesometro, fatture attive, costi del lavoro, interessi passivi, documentazione del curatore ritenuta attendibile solo in parte, nonché la operatività pluriennale della società in un contesto economico favorevole. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto esistenti indizi gravi, precisi e concordanti e avesse omesso di considerare la documentazione prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di reddito d’impresa, l’accertamento analitico-induttivo può essere fondato su dati e notizie conosciuti dall’Amministrazione, soprattutto quando vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, e che la CTR aveva correttamente applicato le regole sull’onere della prova, valorizzando gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio e ponendo a carico del contribuente la dimostrazione dell’inattendibilità della ricostruzione fiscale. Le censure del ricorrente, pur prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa sulla base di dati e notizie conosciuti dall’Amministrazione quando la contabilità sia inattendibile o manchino elementi necessari alla ricostruzione analitica dei ricavi
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme all’art. 39 come norma invocata dal ricorrente, senza autonoma specificazione nel testo
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sull’accertamento, senza ulteriore sviluppo nella motivazione
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte conferma che, una volta offerti seri indizi dall’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare l’inattendibilità dell’accertamento
richiamato in tema di presunzioni semplici, che la Corte considera correttamente utilizzate dalla CTR sulla base di indizi valutati come gravi, precisi e concordanti
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ritiene legittimo il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, censura ritenuta inammissibilmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito
art. 53 Cost.
richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che l’accertamento deve riguardare il reddito netto e non il profitto lordo
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla giurisprudenza citata come disciplina diversa, applicabile quando esista una dichiarazione dei redditi ancorché infedele, e non nel caso di omessa dichiarazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando l’Amministrazione fondi la pretesa su plurimi indizi desumibili da dati contabili e extracontabili, specie in presenza di scritture di magazzino omesse o irregolari.
- Una volta che l’Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei a sostenere il maggior reddito, incombe sul contribuente dimostrare, anche tramite presunzioni o prove logiche, i fatti impeditivi o l’inattendibilità della ricostruzione fiscale.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa sotto la veste del vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo.
- L’omessa dichiarazione dei redditi giustifica il ricorso a metodi di ricostruzione induttiva, ma l’accertamento deve comunque considerare, anche in via presuntiva, le componenti negative, per evitare la tassazione del solo utile lordo.
- La censura fondata sull’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira sostanzialmente a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
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